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Verificazione Strumenti metrici

Strumenti metrici

Sono gli strumenti di misura contemplati nel Testo Unico (Regio Decreto del 23 agosto del 1890, n.7088) e nel Regolamento Tecnico (Regio Decreto del 12 giugno 1902, n.226), tra cui

  • masse e misure campione,
  • strumenti per pesare,
  • strumenti per misurare liquidi (sia acqua che prodotti petroliferi bianchi, neri, G.P.L., oli e metano),
  • misure lineari,
  • apparecchiature ausiliarie associate a strumenti metrici,
  • cronotachigrafi.
  • utente metrico (chiunque nella propria attività faccia uso o sia tenuto a far uso di strumenti metrici soggetti a verificazione periodica);


Sorveglianza
L'attività di sorveglianza consiste nella visita dei locali pubblici e dei luoghi di compra e di vendita, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verifica periodica, che non abbiano sofferto alterazioni e che lo smercio venga effettuato senza frode. Gli ispettori metrici, essendo Ufficiali di Polizia Giudiziaria, durante l’espletamento delle loro funzioni possono elevare processi verbali di contestazione ed effettuare sequestri cautelari, sia amministrativi che penali

Verifica prima
E' disciplinata dal D.M. 179 del 28 marzo 2000 e consiste in una procedura mediante la quale si accerta che lo strumento, prima dell’immissione sul mercato, è stato costruito in conformità ai requisiti formali e metrologici previsti dai decreti di approvazione e/o dai certificati di approvazione del tipo emanati dal Ministero.
Può essere effettuata, previa richiesta del fabbricante, sia da un organismo notificato (l'ufficio metrico della CCIAA), sia dallo stesso fabbricante a condizione che lo stesso operi secondo i principi di garanzia della qualità della produzione e secondo la procedura di conformità metrologica.
La Camera di Commercio rilascia al fabbricante la Concessione di Conformità Metrologica, riconoscendogli la possibilità di certificare la conformità dello strumento al decreto di approvazione in modo autonomo.
Detta procedura di autocertificazione, che viene a sostituirsi alla verifica prima eseguita dalla Camera di Commercio, è comunque sottoposta a vigilanza dalla stessa Camera, mediante visite non preannunciate presso le aziende e/o attraverso contatti con l'organismo di certificazione del sistema di qualità.
La verificazione prima può essere eseguita sia presso lo stabilimento del Costruttore che sul luogo di installazione (oppure in entrambi, atteso che lo strumento può essere assoggettato a verificazione prima in momenti e con il concorso di organismi diversi, ognuno dei quali attesterà la conformità per la parte di competenza).

Verifica Periodica

E’ un’operazione tesa ad accertare il mantenimento nel tempo e l’affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l’integrità dei sigilli anche elettronici ed etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti, nel rispetto dell’armonizzazione del mercato e della tutela dei consumatori.
La verificazione periodica, prevista dal Testo Unico n. 7088 del 1890 e dal Regolamento sul Servizio Metrico del 1909, n. 242, è stata modificata in modo sostanziale dal D.M. 21 Aprile 2017 n. 93
Con tale provvedimento sono stati introdotti alcuni elementi innovativi:

L'ufficio metrico svolge l’attività di vigilanza del mercato degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea ed effettua i controlli sugli strumenti in servizio ad intervalli casuali, o a richiesta del titolare dello strumento o di altra parte interessata, garantendo comunque il contraddittorio.

La verifica periodica degli strumenti in servizio invece è ordinariamente eseguita, per le varie tipologie di strumenti, dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati. Anche l’ufficio metrico può svolgere la verificazione periodica degli strumenti in servizio diversi dai MID ma solo fino al 18/03/2019, data dalla quale i titolari degli strumenti dovranno richiedere il servizio esclusivamente agli organismi accreditati per i corrispondenti  strumenti.

La verifica periodica è richiesta dal titolare dello strumento ad uno dei laboratori abilitati o, fino al 18/03/2019, all’Ufficio metrico con le periodicità indicate al punto 1 dell’allegato IV al D.M. 93/2017 che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.

Successivamente, il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.

Inoltre i titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione di sanzioni amministrative.

Gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93,   che, abrogando le disposizioni precedentemente vigenti, attua la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio conformi alle norme nazionali ed europee utilizzati per funzioni di misura legali.

Con «funzione di misura legale» si intende la funzione di misura giustificata da motivi di lealtà delle transazioni commerciali, imposizioni di tasse e diritti, tutela dei consumatori, interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente.

Il decreto introduce nuovi obblighi in capo ai titolari degli strumenti in servizio utilizzati per funzioni di misura legale (bilance, etichettatrici peso/prezzo, selezionatrici ponderali, distributori di carburanti, sistemi di misura del gas, ecc.).

I) OBBLIGHI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA

I titolari degli strumenti devono richiedere la verifica periodica dello strumento con le periodicità indicate al punto 1 dell’allegato IV al D.M. 93/2017, a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.

Successivamente (e comunque nel caso in cui gli strumenti alla data di entrata in vigore del decreto siano già in servizio e sottoposti a precedente verifica periodica), devono richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica.

Gli strumenti che vengono riparati possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore per un massimo di dieci giorni lavorativi. Entro tale termine il titolare dello strumento deve richiedere la verifica periodica; una volta fatta la richiesta, potrà utilizzare gli strumenti fino all’esecuzione della verifica.

La verifica periodica è eseguita dagli organismi entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta del titolare dello strumento.

II) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TENUTA DELLO STRUMENTO E DELL’ANNESSA DOCUMENTAZIONE

Fatti salvi gli eventi imprevedibili o rispetto ai quali non abbiano un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza, i titolari degli strumenti sono obbligati a:

1)    mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

2)     curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

3)    conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;

4)    curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e astenersi dall’utilizzarli quando  sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

III) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Oltre agli obblighi sopra elencati relativi alla tenuta dello strumento e alla verifica del mantenimento della sua conformità nel tempo, i titolari degli strumenti di misura sono altresì soggetti ai seguenti obblighi di comunicazione alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio.

Entro 30 giorni essi devono comunicare la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e i seguenti ulteriori elementi:

a)  nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;

b)  indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;

c)  codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;

d)  tipo dello strumento di misura;

e)  marca e modello dello strumento di misura;

f)  numero di serie dello strumento di misura, se previsto;

g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;

h)  caratteristiche metrologiche dello strumento;

i)  specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.

Le comunicazioni di competenza della Camera di commercio di Reggio Calabria potranno essere effettuate via pec all’indirizzo: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it, oppure tramite il servizio postale all’indirizzo dell’Ufficio Metrico-via Tommaso Campanella 12-  89125 - Reggio Calabria

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra individuate ai punti I), II) e III) costituisce violazione amministrativa e comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista per la specifica tipologia di strumento, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.

Infatti, poichè con il D.M. 93/2017 trovano attuazione l'art. 10 del D.Lgs. 517/92 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e l'art. 19 del D.Lgs. 22/2007 sugli strumenti MID, per le violazioni degli obblighi in esso prescritti e relativi a detti strumenti si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 517/92 e dall'art. 20, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/2007.

Inoltre la Camera di commercio, competente sul luogo dove lo strumento è in servizio,  esercita l’attività di vigilanza su un campione degli strumenti che l’organismo ha sottoposto a verificazione periodica.

E’ abrogato il D.M. 10/12/2001 sul riconoscimento dell’idoneità dei laboratori per l’effettuazione della verifica periodica sugli strumenti nazionali, pertanto viene meno la competenza delle CCIAA a ricevere la relativa SCIA.

I laboratori non ancora accreditati e che già operavano secondo la precedente normativa, sulla base delle segnalazioni di inizio attività presentate alle competenti CCIAA o ad Unioncamere, possono continuare a svolgere la loro attività al massimo fino al 18/3/2019 senza altro adempimento che applicare le procedure di verifica indicate dagli allegati al DM 93/2017, gli obblighi di comunicazione e quelli sulla tenuta del libretto metrologico previsti dal nuovo decreto.

Con nota del 6/10/2017 il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che nel periodo transitorio detti laboratori possono continuare ad utilizzare quelle strumentazioni, nella propria disponibilità, rispondenti ai soli requisiti di taratura previsti dalle vecchie norme che non hanno, dunque, necessità delle certificazioni LAT previste dai punti 1.2  e 1.3 dell'allegato II del D.M.93/2017.

Invece i laboratori che alla data del 18/9/2017 sono già abilitati ad effettuare verifiche periodiche e già accreditati  possono continuare a svolgere tali attività senza soluzione di continuità purché facciano, senza oneri, una semplice richiesta e applichino le procedure di verifica e le altre disposizioni  previste dal nuovo decreto.

Elenco dei laboratori:

  • Laboratorio  “S.M.E. s.n.c. di Rodà & La Fauci” con sede a Reggio Calabria in Contrada Armacà  - frazione di Archi - P. IVA  01224620805

Entro il 18/3/2019 i laboratori  dovranno concludere il percorso di accreditamento e presentare la SCIA ad Unioncamere,  secondo le prescrizioni di cui al Regolamento sull'applicazione del D.M. 21 Aprile 2017 n. 93,  altrimenti il riconoscimento all’effettuazione delle verifiche periodiche decadrà

 

ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA RELATIVA AL RISPETTO DELLE NORME DI METROLOGIA LEGALE

La sorveglianza è compito delle Camere di Commercio, ma può esercitata anche degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Nell’ambito di recenti programmi di tutela della fede pubblica sono previsti controlli più rigorosi e frequenti, al fine di reprimere ogni forma di concorrenza sleale, fondata su pesate non corrette.


SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI METRICHE

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge si applica la sanzione consistente nel pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.

 
NORMATIVA e MODULISTICA

 

Per INFORMAZIONI rivolgersi a:

 Responsabile dell’ufficio metrico  dott. Francesco Marciano tel.  0965/384212 

 e – mail  francesco.marciano@rc.camcom.it

 

Data di pubblicazione: 13/02/2013 15:52
Data di aggiornamento: 22/03/2021 12:43

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