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Ravvedimento operoso

Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Il ravvedimento consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata contestata e non sia stata oggetto di accertamento (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento) di cui gli autori o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.


Contariamente a quanto disposto dall'art. 16, comma 5, del D.L. 185 del 29/11/2008 convertito nella legge n.2  del 28/01/2009, in materia di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997 per il diritto annuale rimangono invariate le percentuali della sanzione già in vigore fino al 28/11/2008 e cioè il 3,75 % per il ravvedimento breve ed il 6% per il ravvedimento lungo.
E' quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 30/12/2008 diramata a tutte le Camere di Commercio:
"....questo Ministero comunica di ritenere che la modifica disposta dal comma 5 dell'art.16 del decretoi legge 29.11.2008 n.185 non abbia automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) del sopra richiamato articolo 6 del decreto n.54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per se autonoma, le sanzioni applicabili".
In attesa di ulteriori indicazioni a riguardo o di eventuali modifiche al D.M. 54/2005 che, vista l'intervenuta conversione in legge, il Ministero potrebbe decidere di adottare per uniformarsi alla normativa prevista per la totalità di tributi, non possiamo che confermare tale orientamento.


Modalità di pagamento

Il ravvedimento operoso puo' essere calcolato autonomamente da ciascuna impresa utilizzando lo stesso Portale che consente di effettuare i pagamenti mediante PAGO-PA

Per le imprese che invece intendono utilizzare per il versamento il modello F24 si evidenzia che con Risoluzione n. 115/e del 23 maggio 2003, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i CODICI TRIBUTO da utilizzare in caso di ravvedimento operoso:

  • 3851 - denominato " INTERESSI per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale"
  • 3852 - denominato " SANZIONI per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

Nella compilazione del modello F24 telematico così come per il codice tributo 3850, i suddetti codici devono essere riportati nella " SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI ", avendo cura di indicare, quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento. Nello spazio relativo al " Codice ente/codice comune " deve essere indicato " RC " se la destinataria del versamento è la Camera di Commercio di Reggio Calabria o la sigla di altra provincia (ad esempio MI per la CCIAA di Milano e così via) in cui ha sede la Camera di Commercio beneficiaria.
Affinchè il ravvedimento sia efficace è necessario compilare il modello F24 per come segue:

cod. ente/cod. comune

cod. tributo

anno di riferimento

importi a debito versati

RC

3850

XXXX

diritto annuale

RC

3851

XXXX

interessi

RC

3852

XXXX

sanzione

L'art. 12, commi 3-4-5-6-7, del vigente Regolamento Consiliare n. 15/05 dispone quanto segue:

3. Nel caso di versamento con ravvedimento eseguito per un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto, ma con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a quanto versato per diritto annuale entro la scadenza del termine per il ravvedimento e si procederà ad irrogare la sanzione soltanto sul diritto annuale non regolarizzato.

4. Nel caso di versamento con ravvedimento eseguito per un importo complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi inferiore al dovuto con l’importo versato a titolo di sanzioni e interessi non commisurati al diritto annuale versato, si considererà perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale (comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario) proporzionata all’importo complessivamente versato a vario titolo. La sanzione sarà irrogata soltanto sulla differenza non regolarizzata.

5. Nel caso in cui il soggetto non abbia eseguito alcun versamento, il termine di decorrenza per il calcolo degli interessi legali, nonché quello da cui far partire il termine per il ravvedimento breve e lungo di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo è il termine ordinario di versamento come definito all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) .

6. Nel caso in cui il soggetto abbia eseguito entro il termine di versamento lungo di cui all’art. 2 comma 2 lett. c), almeno un versamento per diritto annuale inferiore al dovuto il termine di decorrenza per il calcolo degli interessi legali, nonché quello da cui far partire il termine per il ravvedimento breve e  lungo di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo è il suddetto termine di versamento lungo. In tal caso l’importo residuo ancora dovuto a titolo di diritto annuale dovrà essere calcolato detraendo il diritto annuale già versato dall’importo originariamente dovuto per diritto annuale maggiorato dell’interesse corrispettivo vigente (0,40% nella versione oggi in vigore dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001).  
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al versamento del diritto annuale dovuto per la prima annualità dai soggetti iscritti in corso d’anno  i quali possono avvalersi del ravvedimento breve e lungo rispettivamente entro 30 giorni ed entro un anno a decorrere, entrambi, dal termine ordinario di versamento di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento.

7. L’eventuale ravvedimento effettuato oltre i termini di cui al comma 1, del presente articolo, non consente di regolarizzare la posizione debitoria dell’annualità di riferimento in quanto, decorsi tali termini, il contribuente decade, per legge, dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare salvo quanto disposto per le ipotesi contemplate ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo. In tutti i casi di mancata regolarizzazione mediante regolare ravvedimento la Camera di Commercio procede all’irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art. 13, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi. Anche in tali casi il trasgressore può beneficiare della riduzione della sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, del presente regolamento previa presentazione dell’apposita richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria.
 
 

Data di pubblicazione: 15/11/2012 12:46
Data di aggiornamento: 29/12/2023 10:49

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