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Bollatura libri

05 March 2021

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La bollatura dei libri sociali e contabili, prevista dal codice civile agli art. 2214 e seguenti viene attribuita all'Ufficio del Registro delle Imprese oppure al Notaio.

Relativamente ai libri previsti dalle normative fiscali competente era, prima dell'emanazione della legge 383 del 18.10.2001 (l'art. 8 di detta legge 383 ha, tra l'altro, abolito l'obbligo della bollatura per il libro giornale, il libro degli inventari ed i registri previsti dalla legislazione tributaria), anche l'Ufficio IVA del domicilio fiscale del soggetto. La circolare 92/E del 22.10.2001 dell'Agenzia delle Entrate di Roma ha stabilito che "A seguito delle modificazioni apportate ai citati art. 39 del D.P.R. 633 del 1972 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1993 sono venute a cessare le competenze degli uffici delle entrate in materia di numerazione bollature dei registri contabili. Ne consegue che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell'Ufficio del Registro delle imprese o dei notai"

Altri libri tuttavia devono essere comunque bollati da altri Enti: es. INPS, INAIL (per i libri dei lavoratori dipendenti), Questura (per i libri obbligatori prescritti dalla normativa di Pubblica sicurezza), UTIF (per i registri previsti dalle leggi sull'imposta di fabbricazione), ecc.

La Camera di Commercio di Reggio Calabria è competente solo per la vidimazione dei libri dei soggetti avente sede legale in Reggio Calabria e Provincia. Se sono presenti in Reggio Calabria e Provincia sedi secondarie se ne possono vidimare i libri sezionali.

VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
IMPRESE INDIVIDUALI - SOCIETA' DI PERSONE – COOPERATIVE, MUTUE ASSICURATRICI, E CONSORZI DI CUI ALL'ART. 2612 C.C.

(*) La legge 18.10.2001 n. 383 ha abolito l'obbligo di bollatura per il libro giornale e per il libro degli inventari. Tuttavia, su esplicita richiesta da parte dell'utente, l'ufficio procederà alla bollatura (facoltativa) secondo le nuove disposizioni introdotte da detta legge che prevede, esclusivamente per detti libri (libro giornale e libro degli inventari) e unicamente per i soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa) l'applicazione di marche da bollo da Euro 32,00 per ogni cento pagine (o frazione) invece che di Euro 16,00 per ogni 100 pagine (o frazione) – Occorre effettuare, non essendo stato abolito, anche il versamento della tassa di concessione governativa sopraindicata.

Pertanto per le società di persone, cooperative, consorzi ex art. 2612 c.c. e imprenditori individuali la bollatura del libro giornale e del libro degli inventari soggiace alle seguenti imposte:

N.B. Per la numerazione dei libri giornale ed inventari (N.B. come sopraspecificato la richiesta di bollatura per questi libri è, ai sensi della legge 383/201, facoltativa) è necessario far precedere l'anno al numero di pagina (Es. 1998/pag. 1)

SOCIETA' DI CAPITALI (S.P.A. – S.R.L. – S.A.P.A.) SOCIETA' CONSORTILI A. R.L. AZIENDE E CONSORZI FORMATI TRA ENTI LOCALI DI CUI ALLA LEGGE 142/1990

Nota: La legge 18.10.2001 n. 383 ha abolito l'obbligo di bollatura per il libro giornale e per il libro degli inventari. Nel caso di richiesta facoltativa da parte dell'utente l'ufficio procederà alla bollatura secondo le sopraindicate regole.

N.B. Per la numerazione dei libri giornale ed inventari (la richiesta di bollatura per questi libri è, ai sensi della legge 383/201, facoltativa) è necessario far precedere l'anno al numero di pagina (Es. 1998/pag. 1)

CASI PARTICOLARI

REGISTRO DI CONTABILITA' LAVORI
E' previsto dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento attuativo della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n. 109) In particolare il comma 1 art. 163 di questo regolamento prevede che le pagine del registro debbano essere numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore e l'art. 183 ne dispone l'obbligo di numerazione e bollatura. Sono dovuti solamente i diritti di segreteria.
Occorre presentare:

 

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI
(ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 22/97, modificato dall'art. 1 comma 26 del D. Lgs. 389/97)
Art. 15, comma 5-bis del D. Lgs. 22/97: "I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro I. V. A .- Acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria"
Pertanto la bollatura di tali registri è esente da qualsiasi diritto (compresi i diritti di segreteria)
Occorre presentare solamente:

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
Il Registro è previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 22/97 che ne prevede la vidimazione, da parte dell'Ufficio del Registro. A seguito dell'emanazione della legge 383/2001 il Ministero delle Entrate con propria circolare 104/E del 11.12.2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso presente nel sito http://www.finanze.it/ avente per oggetto "Obbligo di numerazione e vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti" stabilisce "Da più parti è stata sollevata la questione dell'ambito di applicazione dell'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 che, in materia di scritture contabili, ha soppresso l'obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari, e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare viene chiesto se, alla luce delle modifiche sopra richiamate, debba ritenersi ancora in vigore il disposto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo cui i fogli del "registro di carico e scarico", contenete le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sono "numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro". Al riguardo si osserva che la circolare del 22 ottobre 2001, n. 92 ha chiarito, al paragrafo 2, che sono soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 del codice civile e ogni altro libro o registro per i quali tale obbligo sia previsto da norma speciali. La stessa circolare ha successivamente evidenziato che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da legge speciali restano di competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai e non più degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Qui l'espressione leggi speciali va intesa nel suo contesto, ossia con esclusivo riferimento ai libri e ai registri contabili. Ne consegue che il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti, così come ogni altro registro non di tipo contabile per il quale una legge speciale preveda la bollatura a cura del soppresso Ufficio del Registro, non è interessato dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2001. Pertanto gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del Registro, sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di carico e scarico dei rifiuti in base all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997"

BOLLATURA (FACOLTATIVA) DEI LIBRI CONTABILI (Art. 8, comma 2 e 3, della legge 383/2001)

 

NOTE:
Sono esenti da bollo (*) e concessioni governative (**), soggette solo ai diritti di segreteria di Euro 25,00 per ogni libro, i seguenti libri (elenco non esaustivo) previsti dalla normativa fiscale 600/73, 663/72 ecc.):

(*) Ai sensi dell'art. 5 Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 che indica tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto <<… Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai …>>

(**) Ai sensi delle note all'art. 23 del D.M. 28.12.1995 concernete Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 641 sotto indicate: Art. 23 – Titolo VIII – Altri atti – 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine – Ammontare delle tasse – 100.000

Note:
1. La tassa ….è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 del codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.
2. L'attestazione del versamento deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.
3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitale nella misura forfetaria di lire 600.000 …… Tale misura è elevata a lire 1.000.000 se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di un miliardo di lire ….>>

Sono sottoposti, oltre al diritto di segreteria di Euro 25,00 per ogni libro, anche a bolli e tasse di concessione governativa, secondo la natura giuridica, i seguenti libri (elenco non esaustivo)

SONO ESCLUSI DALLA VIDIMAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE QUEI LIBRI O REGISTRI RISERVATI ALLA COMPETENZA DI ALTRI UFFICI (I.N.A.I.L., P.S., U.T.E., ECC.)

Normativa di riferimento:
- D.P.R. 7.12.1985 n. 581
- Circ. Min. Industria n. 3407/c del 09.01.1997
- Art. 39 D.P.R. n 633/72
- D.P.R. 26.10.1972 n. 642
- D.M. 20.08.1992
- D.M. 28.12.1995 art. 23.
- Legge 18.10.2001 n. 383
- Circolare n. 92/E del 22.10.2001 dell'Agenzia delle Entrate di Roma
- Circolare n. 104/E del 11.12.2001 n. 104 dell'Agenzia delle Entrate
– Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
- Decreto Ministero Attività Produttive 29.11.2004
- Art. 2214 codice civile: Libri obbligatori e altre scritture contabili – "L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite"
- Art. 2215 codice civile: Modalità di tenuta delle scritture contabili – "I libri contabili prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne a vidimazione"
- Art. 2218 codice civile: Bollatura facoltativa – "L'imprenditore può far bollare nei modi indicati dall'art. 2215 gli altri libri da lui tenuti"
- Art. 2421 codice civile: Libri sociali obbligatori – "Oltre i libri e le scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci …
2) il libro delle obbligazioni …
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee…
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
6) il libro delle adunanze delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
8) I libri indicati …
I libri suddetti, prima che siano messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215"
- Art. 2490 codice civile: Libri sociali obbligatori – "Oltre ai libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci …
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste
I primi tre libri …
Ai soci spetta il diritto …"

N.B. Le eventuali esenzioni previste da normative speciali diverse da quelle sopra richiamate devono essere riportate sui libri a carico dell'utente stesso.