Camera di Commercio di Reggio Calabria - https://www.rc.camcom.gov.it/

Effetti del mancato pagamento del diritto annuale sul rilascio di certificazioni Registro Imprese

03 May 2023

Stampa

Secondo quanto stabilito dal comma 35, dell'art. 24 della legge n. 449 del 1997 "L'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1^ gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese".

Dunque, a coloro che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale, non versato o versato in misura inferiore al dovuto, non potrà essere rilasciata, su tutto il territorio nazionale, nessun tipo di certificazione sulla iscrizione nel Registro delle imprese. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato Registro Imprese: "scopre" così che non può essere rilasciato a causa del suo debito per diritto annuale.
L'omesso o incompleto versamento del diritto annuale determina, infatti, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, l'inibizione del rilascio della certificazione Registro Imprese  detto anche "blocco della certificazione". L'eventuale blocco della certificazione viene segnalato alle imprese interessate con la lettera informativa annuale sul versamento del diritto.
Tale segnalazione consente alle imprese di regolarizzare per tempo la propria posizione senza incorrere negli inevitabili disagi che conseguono nell'apprendere il "blocco" al momento in cui la certificazione "serve".
L'informazione sulla irregolarità della posizione per gli anni pregressi consente altresì, ma limitatamente all'ultima annualità già scaduta, di avvalersi del ravvedimento operoso "lungo" evitando così, qualora non sia stato notificato l'avvio di "accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento", che il debito complessivo aumenti per effetto delle sanzioni comminabili per le varie ipotesi di violazione previste dalla normativa vigente.

Per chiedere la verifica della posizione debitoria di un'impresa è necessario inviare una email/PEC alla casella dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it per ottenere il dettaglio analitico delle somme dovute e delle relative modalità di pagamento al fine di consentire lo "sblocco " della certificazione. Il blocco viene rimosso ed il certificato rilasciato (dall'ufficio Registro Imprese o dagli utenti esterni abilitati al rilascio) nell'immediatezza del versamento di quanto dovuto per diritto annuale sia per le annualità omesse sia per quelle in cui risultano eseguiti versamenti incompleti cioè inferiori al dovuto.

Perché ciò si verifichi l'ufficio deve essere messo nelle condizioni di rimuovere l'inibizione della certificazione e questo può avvenire soltanto se l'impresa presenti o trasmetta per fax o per e-mail leggibili:


La Camera di Commercio, potra' assumere ogni iniziativa e tutte le azioni previste dalla legge per il recupero dei crediti.

Il comportamento della struttura e di ogni singolo dipendente sara' improntato al massimo rigore: l'unica flessibilita' consentita e' riconoscere il pagamento rateizzato (vedi "Rateizzazione"). L'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento Consiliare n. 15/05, dispone quanto segue: 
"Ai soggetti che abbiano presentato presso l’Agente della Riscossione e/o presso la Camera di Commercio una regolare istanza di rateizzazione, già accolta dall’Ente competente, relativamente ad annualità il cui totale versamento costituisca, ai sensi dell’art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, condizione necessaria per il rilascio delle certificazioni Registro Imprese, tali certificazioni sono comunque rilasciabili a condizione che tali soggetti trasmettano all’ufficio diritto annuale le quietanze attestanti l’eseguito pagamento di tutte le rate mensili scadute in data anteriore alla data di richiesta delle suddette certificazioni nonché copia integrale del piano di ammortamento del debito relativo alle somme iscritte a ruolo predisposto dall’Agente della Riscossione da cui si evincano i numeri delle cartelle rateizzate, l’importo delle rate mensili e le relative date di scadenza." La stessa procedura va seguita in caso di adesione alla "Rottamazione-quater"