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Rateizzazione

15 July 2021

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Se l'impresa intende versare quanto dovuto ma si trova in una "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", come indicato dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 602 del 29/09/1973 e successive modificazioni, può produrre una istanza di rateazione per chiedere di estinguere a rate il debito complessivo per diritto annuale, sanzioni ed interessi.
Le modifiche del citato articolo 19 e dell'art. 26 del D.Lgs. 46/1999, operate rispettivamente dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del D.L. n.248/2007, convertito dalla legge n.31/2008, hanno attribuito agli Agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo "dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115" (art. 26 comma 1 del D.Lgs. 46/1999).
E' stato inoltre stabilito dal comma 2 del richiamato articolo 26, che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione".
La Camera di Commercio di Reggio Calabria,con DSG 44 del 30/05/2012, ai sensi dell'art. 26, comma 1-bis, del D.Lgs. 46/1999 e ss.mm.ii., ha disposto di riconoscere agli Agenti della Riscossione, a decorrere dal 1° SETTEMBRE 2012 la facoltà, prevista dall'art 19 del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., di concedere, "su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo" .
La dilazione è quindi disciplinata dall'art.19 del D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni, dall'art. 12 del D.M. 54/2005, dall'art. 15 del Regolamento approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 15 del 28/10/2005 e dalle direttive di cui alle Determinazione del Segretario Generale n. 399 del 24/12/2008 mod. con DSG 44 del 30/05/2012.

Pertanto è possibile chiedere il pagamento a rate:

Per il pagamento rateale sono dovuti gli interessi per dilazione nella misura attualmente fissata al 4,5% annuo (art. 21, comma 1, del D.P.R. 602/1973).

Per la rateazione di somme non superiori ad € 300,00 è prevista una procedura semplificata: cui non è necessario allegare alcuna documentazione giustificativa dello stato di "obiettiva difficoltà" poiché è sufficiente l'autodichiarazione, resa dal richiedente ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 445/2000. Tale ipotesi comporta la ripartizione del debito complessivo in un numero massimo di 3 rate mensili il cui importo non potrà essere inferiore ad € 50,00.
Soltanto nel caso in cui il debitore di importi non superiori ad € 300,00 intendesse accedere ai benefici (importi e numero rate) riservati ai soggetti debitori di importi superiori che, per la difficoltà economica in cui si trova, sarebbero più vantaggiosi rispetto a quella di cui sopra, lo stesso potrà utilizzare il modello 12 allegando la documentazione prevista.

Per richiedere la dilazione è necessario produrre una delle citate istanze (MODELLO 12 o 13), in bollo (€ 16,00), debitamente compilata e sottoscritta, corredata, in entrambi i casi, dei seguenti allegati:

Per la rateazione di SOMME SUPERIORI A € 300,00 è necessario allegare all'istanza, oltre a quanto sopra, la documentazione prevista per ciascuna tipologia di richiedente e cioè:

Il mancato pagamento del diritto annuale relativo all'anno o agli anni successivi a quelli di riferimento delle somme di cui è richiesta la dilazione, comporterà il rigetto dell'istanza di dilazione: la domanda di rateazione potrà essere accolta solo nelle ipotesi in cui in essa vengano ricompresi tutti gli importi ancora dovuti non corrisposti entro la data naturale di scadenza di ciascuna annualità di riferimento.

Esaminata l'istanza il Responsabile del Procedimento potrà esprimere parere favorevole alla rateazione previo esame della prescritta documentazione. In particolare, dovrà accertare, di volta in volta, la sussistenza del requisito della "temporanea situazione di temporanea obiettiva difficoltà" tenendo presente che tale situazione è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare il debito in un'unica soluzione e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Pertanto, nel formulare il proprio parere per l'accoglimento o meno delle istanze di rateazione, il Responsabile del Procedimento, si atterrà a quanto segue:

Il procedimento amministrativo che ha preso inizio con la presentazione dell'istanza di rateazione deve necessariamente concludersi con un provvedimento espresso proposto dal Responsabile del Servizio Finanza e Controllo sulla base delle motivate risultanze istruttorie del Responsabile del procedimento: la domanda potrà essere accolta o respinta.
Se la domanda viene accolta il provvedimento dovrà prevedere il numero di rate mensili che, entro il limite massimo di 10, si riterrà congruo sulla base di quanto indicato nelle tabelle soprariporate; la scadenza di ogni rata dovrà essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese.

Il mancato pagamento di 5 rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione: sarà pertanto immediatamente revocato il provvedimento di rateazione ed il debitore inadempiente sarà obbligato a provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta: il debito residuo infatti non potrà più essere rateizzato neanche se dovesse formare oggetto di istanza successiva.

Se la domanda viene respinta il provvedimento dovrà darne congrua e adeguata motivazione: la decisione dovrà essere comunicata al contribuente e contenere la motivazione del rifiuto con l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno indotta. Anche un accoglimento parziale (esempio: la concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto) dovrà necessariamente essere motivato.

A seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10-bis della Legge 07/08/1990 n.2141), il contribuente dispone di dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa comunicazione, per presentare eventuali osservazioni inerenti la procedura stessa e i motivi del diniego. Decorso tale termine sarà emesso il provvedimento finale di rigetto nel quale sarà indicato, oltre agli elementi di cui sopra e alle eventuali repliche alle osservazioni formulate dal debitore, anche il termine di 60 giorni per presentare ricorso all'autorità competente che è la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria.