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Rimborsi

11 August 2022

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Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere tassativamente presentate e proposte, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali totalmente o parzialmente non dovuti, a pena di decadenza, entro 24 MESI dal versamento stesso (art. 10 del D.M. 359/01).

All'istanza, da redigere in carta semplice secondo il MODELLO 3, è necessario allegare:

Rimborso di somme a ruolo
Le somme iscritte a ruolo, facenti parte di una cartella di pagamento e pertanto versate in favore del competente Agente della Riscossione, non possono essere compensate mediante modello F24: possono essere soltanto rimborsate previa istanza di rimborso (MODELLO 3) da produrre sempre alla Camera di Commercio di Reggio Calabria entro il termine di 24 mesi dalla data del versamento.

Unica eccezione è la richiesta di rimborso  di somme iscritte a ruolo, non dovute ma già versate dall'impresa in favore dell'Agente della Riscossione, per le quali, senza alcun termine di decadenza, si può sempre chiedere alla Camera di Commercio di emettere provvedimento di sgravio totale o parziale e  provvedimento di rimborso mediante l'apposita memora difensiva (MODELLO 8)  avendo cura di compilare anche gli appositi riquadri relativi al rimborso (dichiarazione di versamento riportata a pag. 3 e modalità di rimborso riportata da pag.5 a pag. 7).

Qualora la Camera avesse già emesso provvedimento di sgravio totale o parziale è comunque possibile, senza alcun termine di decadenza, chiedere il rimborso delle eventuali somme già versate in favore dell'Agente della Riscossione ma successivamente riconosciute indebite; è necessario in tel caso utilizzare la semplice richiesta di rimborso (MODELLO 3)