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Vigilanza, sicurezza e certificazione dei prodotti

01 April 2020

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“Un prodotto sicuro non deve presentare alcun rischio per la salute e la sicurezza  o presentare solo rischi minimi e accettabili compatibili con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone”  (Codice del Consumo – parte IV del Decreto Legislativo n. 206 del 6/09/2005)

L'art. 4 del Decreto Legislativo 104/2012 commi 1 e 2 dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSe) si avvalga per le attività di vigilanza dellla Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane e in particolar modo delle Camere di Commercio.

La VIGILANZA  si concretizza su controlli:

VISIVI - tale controllo si esplica nel verificare che i prodotti presenti sul mercato contengano tutte le indicazioni obbligatorie

DOCUMENTALI - tale controllo è relativo a verificare la documentazione tecnica del prodotto realizzata e fornita dal fornitore

FISICI - cioè sottoporre il prodotto a prove di laboratorio specifiche previste dalle norme armonizzate o applicabili con affidamento a laboratori autorizzati e accreditati. 

Nello specifico i campi di operatività dell’Ente Camerale riguardano in concreto:

I settori di competenza operativa della Camera riguardano nello specifico i seguenti prodotti:

I prodotti considerati pericolosi per il consumatore e gli operatori di mercato in genere  sono sottoposti a provvedimenti di ritiro dal mercato, divieto di commercializzazione e di immissione sul mercato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

La Commissione Europea pubblica una rassegna settimanale di prodotti pericolosi segnalati dalle autorità nazionali che fornisce tutte le informazioni sul prodotto, il possibile pericolo e le misure che sono state adottate dal paese dichiarante.

Consulta il seguente link: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm#notice

Nell’ambito della SICUREZZA DEI PRODOTTI i controlli di competenza camerale riguardano:

GIOCATTOLI – per quelli immessi sul mercato prima del 20/07/2011 di cui al Decreto Legislativo n. 313 del 27/09/1991, mentre per quelli immessi sul mercato dal 20/07/2011 di cui al Decreto Legislativo n. 54 dell’11/04/2011;

PRODOTTI ELETTRICI/ELETTRONICI, nello specifico: -  in riferimento alla sicurezza del materiale elettrico di cui alla Legge n. 791 del 18/10/1977; -  in riferimento alla compatibilità elettromagnetica di cui al Decreto Legislativo n. 194 del 6/11/2007;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) di cui al Decreto Legislativo n. 475 del 4/12/1992;

CONTROLLI GENERICI in materia di sicurezza di cui alla Parte IV Titolo I del “Codice del Consumo” Decreto Legislativo n. 206 del 6/09/2005 modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 .

 

ETICHETTATURA GENERALE DEI PRODOTTI

(vedi anche: Sportello Etichettatura e Sicurezza dei prodotti di largo consumo >>>)

I prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono obbligatoriamente riportare in lingua italiana sull'etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo le seguenti informazioni:

Sono esclusi:

La normativa di riferimento è il Codice del Consumo - Decreto Legislativo 206/2005

 

Uno sguardo ai diritti fondamentali del consumatore ...

Il “Codice del Consumo” ribadisce alcuni fondamentali diritti dei consumatori già riconosciuti con la prima legge del 1998 ora abrogata:

a)    la tutela della salute;

b)    la sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c)     una adeguata informazione, al diritto di recesso e ad una corretta pubblicità;

d)     l'educazione al consumo;

e)     la correttezza, la trasparenza ed l'equità nei rapporti contrattuali;

f)     la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g)     l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.