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Trasparenza valutazione e merito Posta elettronica certificata
 
 
 
 
 
 
 

annualità anteriori al 2001

Se un'impresa si accorge di non essere in regola per annualità anteriori al 2001, che andavano corrisposte entro il 20 giugno di ciascun anno di riferimento mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Camera, può provvedere anche oggi al pagamento delle somme complessivamente dovute.
Le annualità anteriori al 2001 sono state tutte iscritte a ruolo: se l'impresa non ha ancora provveduto al pagamento di annualità pregresse dovrà quindi eseguire il versamento esclusivamente in favore del competente Agente della Riscossione, nelle modalità dettagliatamente indicate al precedente capitolo 15.
Per eseguire il versamento è necessario conoscere il codice fiscale del debitore ed il numero della cartella in cui è compreso l'importo dovuto.
E' possibile ottenere ogni informazione preventiva al pagamento anche presso l'Ufficio  Diritto annuale della Camera che comunicherà all'impresa l'importo iscritto a ruolo per ciascuna annualità ed il relativo anno di emissione delle cartelle, dati necessari per l'acquisizione degli estratti di ruolo (uno per ogni cartella di pagamento già emessa) presso gli sportelli del competente Agente della Riscossione.
L'Ufficio  Diritto annuale non può fornire ulteriori informazioni perché la Camera di Commercio, consegnati i ruoli agli Agenti della Riscossione, non è responsabile né della notifica delle cartelle né di ogni altra procedura eventualmente intrapresa da ciascun Agente per il recupero coattivo di quanto non versato nei termini dai soggetti debitori.
Le somme iscritte a ruolo per annualità anteriori al 2001 sono comprensive di una sovrattassa per ritardato pagamento fissata al 2% mensile per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni (art. 34, comma 3, del D.L. 22/12/1981 n. 786 convertito con modifiche dalla Legge n. 51/1982): la cartella di pagamento conterrà pertanto importi con codice tributo 0961 (diritto annuale) e 0962 (sovrattassa).
La sovrattassa di cui sopra è dovuta anche dagli eredi poiché non è una sanzione (intrasmissibile ai sensi dell'art. 8 del D.Lg.s 472/1997) ma assolve anche ad una funzione risarcitoria per il mancato introito, entro il termine di scadenza, del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio (Cassazione Civile Sezione I, 22 giugno 2001, n. 8525).
Al diritto annuale è applicabile il termine di prescrizione ordinario (10 anni) poiché non deriva da obbligazioni di natura civilistica, che rientrano tra le fattispecie cui applicare le prescrizioni brevi di cui all'art. 2948 C.C., ma è un tributo dovuto per legge.
Per giurisprudenza costante, e salvo eccezioni previste dalle singole leggi, le obbligazioni tributarie si prescrivono infatti con il decorso di 10 anni. (Cass.Sez. V,16/9/05 n.18432; sez.V, 8/9/04 n.18110; sez.I, 6/10/1977 n.4251).
Le cartelle riferite al diritto annuale e relativa sovrattassa sono state emesse dalla Camera entro i termini fissati dalla legge: pertanto l'eventuale tardiva notifica è contestabile esclusivamente al competente Agente della Riscossione che ha preso in carico i relativi ruoli e non alla Camera: soggetto di legittimazione passiva è quindi l'Agente cui sono devolute tutte le attività finalizzate al recupero coattivo a partire dalla notifica delle cartelle di pagamento (sentenza della Cassazione n. 6450 del 06/05/2002).
Si precisa, perché più volte ne è stata invocata l'applicazione, che alle somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria non sono stati applicati i commi 10-bis e 10-ter dell'art. 36 della legge n. 46 del 26/02/1999 (comunemente noti come "rottamazione dei ruoli") poiché al 31/12/2002 non sussistevano le condizioni previste dalle lettere a) e b) del suddetto comma 10-bis per i ruoli resi esecutivi prima del 31/12/1994: potrebbero pertanto essere ancora esigibili crediti derivanti da diritto annuale e sovrattasse riferiti ad annualità pregresse se risultano regolarmente eseguite da parte del competente Agente della Riscossione tutte le fasi previste dalla legge per la procedura di notifica.
Ogni soggetto obbligato in solido al pagamento delle somme dovute dall'obbligato principale è individuato dall'Agente della Riscossione che procede ad eseguire ogni notifica nei confronti delle tipologie di soggetti (titolare, amministratori, socio, curatore, liquidatore, ecc.) tassativamente elencati dalla normativa vigente: qualora fosse notificata una cartella a soggetti non obbligati in solido è necessario eseguire la contestazione esclusivamente nei confronti dell'Agente e non della Camera, accertandosi preventivamente dell'eseguito aggiornamento dei dati iscritti nel Registro delle Imprese.
Nel caso in cui l'impresa ritenga non dovute le somme portate da una cartella di pagamento riferita ad annualità anteriori al 2001 potrà sempre rivolgersi all'Ufficio  Diritto annuale per chiedere chiarimenti nonché la verifica dei dati in essa contenuti utilizzando l'apposito modello (MODELLO 10) scaricabile dal sito camerale www.rc.camcom.it alla sezione Modulistica Diritto Annuale nonché produrre istanza di sgravio, secondo il modello (MODELLO 9), anch'esso scaricabile come il precedente.
La Camera, in autotutela, provvederà all'annullamento della cartella, disponendone lo sgravio, nel caso in cui accerti, sulla base della documentazione allegata all'istanza o dagli atti d'ufficio, che le somme iscritte a ruolo non sono dovute; tempestiva notifica del provvedimento di sgravio verrà data al richiedente da parte della Camera che provvederà anche a trasmetterlo al competente Agente della Riscossione per l'interruzione della procedura di riscossione coattiva già intrapresa nonché delle eventuali procedure esecutive (fermo auto, ipoteca, ecc.) eventualmente già in corso, senza alcun aggravio di spese a carico del soggetto se, per effetto di uno sgravio totale, non più debitore di nessuna delle somme portate dalla cartella: se lo sgravio ottenuto dall'impresa è parziale o se la cartella comprende tributi iscritti a ruolo da enti diversi, ancora dovuti, sono a carico del debitore tutte le spese e gli oneri aggiuntivi già maturati.
Avverso la cartella di pagamento è possibile anche proporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale ai sensi del D.Lgs. 546/1992.


CAUSE DI ESONERO DAL PAGAMENTO
Limitatamente alle annualità anteriori al 2001 costituivano cause di esonero dal pagamento:

  • lo scioglimento di società con o senza messa in liquidazione, a partire dall'anno successivo allo scioglimento: in tal caso le società ancora iscritte non sono tenute al pagamento del diritto annuale per gli anni successivi allo scioglimento ma anteriori al 2001 (entrata in vigore del D.M. 359/2001) mentre dovranno corrispondere le annualità comprese tra il 2001 e l'anno in cui produrranno istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese, per effetto della modifica del presupposto impositivo che dal 2001 è appunto la permanenza della iscrizione e non l'esercizio dell'attività;
  • le società già attive che avevano prodotto denuncia di cessazione attività in data anteriore al 2001 rimanendo iscritte nel Registro delle Imprese come "inattive", a partire dall'anno successivo alla cessazione delle attività: anche in tal caso sono esonerate dal pagamento per gli anni compresi tra l'anno successivo alla cessazione attività e l'anno 2000 compreso mentre, se ancora iscritte, sono tenute al pagamento per gli anni compresi tra il 2001 e l'anno in cui produrranno istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese, per effetto della modifica del presupposto impositivo che dal 2001 è appunto la permanenza della iscrizione e non l'esercizio dell'attività; analogo esonero non era invece applicabile alle società inattive fin dall'iscrizione poiché mai avviata l'attività;
  • le imprese individuali che al 16/10/2001 (giorno precedente all'entrata in vigore del D.M. 359/2001) avevano prodotto domanda di cancellazione con decorrenza retroattiva, esonerate dal pagamento del diritto annuale dall'anno successivo alla cessazione delle attività, nonostante tardivamente prodotta l'istanza di cancellazione perché anche in questo caso presupposto impositivo era soltanto l'esercizio dell'attività. Tale esonero non è applicabile, neanche per le annualità fino al 2000, alle imprese che hanno prodotto istanza di cancellazione in data successiva al 16/10/2001 tenute al pagamento del diritto annuale ininterrottamente fino all'anno della cancellazione: l'esonero è previsto soltanto per le imprese che avevano già prodotto domanda di cancellazione nel periodo in cui era applicabile al diritto annuale la normativa previgente al D.M. 359/2001 quindi fino al 16/10/2001 compreso.
  • le società cooperative sciolte per atto dell'autorità (art.. 2545-septiesdecies C.C. già art. 2544) e le imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa che erano già esonerate, come previsto anche dalla normativa vigente, a partire dall'anno solare successivo alla data del relativo provvedimento (tranne i casi in cui sia per le fallite sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa).
Data di pubblicazione: 13/05/2013 18:25
Data di aggiornamento: 30/05/2019 14:43

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