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Comunicazione indirizzo PEC al Registro delle Imprese

L’articolo 16, comma 6, del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con Legge n. 2 del 28/1/2009 - così come modificato dall’art. 37 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, prevede l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio Domicilio digitale (indirizzo di Posta Elettronica Certificata) nel Registro delle Imprese. Lo stesso obbligo è stabilito per le imprese individuali non soggette a procedura concorsuale ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del Decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

La comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Si ricorda che il domicilio digitale deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa. Non è, pertanto, possibile utilizzare lo stesso indirizzo PEC per più imprese.

Tutte le imprese hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile ma in misura raddoppiata per le società e come prevista dall’art. 2194 del codice civile ma in misura triplicata per le imprese individuali.

L’Ufficio del Registro delle imprese, che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’impresa/società di provvedere alla comunicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine senza riscontro, l’ufficio procede alla cancellazione del domicilio digitale dal Registro delle Imprese e avvia, contestualmente all'irrogazione della sanzione, il procedimento di assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile, per ogni impresa, all'indirizzo impresa.italia.it.
 

CANCELLAZIONE D'UFFICIO DOMICILI DIGITALI

L'ufficio del Registro delle Imprese procede periodicamente a verificare che gli indirizzi PEC iscritti nel Registro stesso siano attive e riconducibili univocamente all'impresa e di conseguenza a cancellare d'ufficio le PEC iscritte che risultano revocate dal gestore o non riconducibili ad una sola impresa.

Con Determinazione del Segretario Generale n. 266 del 30/09/2024 è stato disposto l’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese dei domicili digitali revocati, ai sensi degli artt. 2190 cod. civ., relativi a n. 956 imprese individuali ed a n. 457 società, rispettivamente indicate negli elenchi allegati alla stessa Determinazione.

Determinazione del Segretario Generale n. 266 del 30/09/2024

Elenco imprese individuali con domicilio digitale revocato da cancellare dal Registro delle imprese

Comunicazione avvio procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di domicili digitali revocati - Imprese individuali

Elenco società con domicilio digitale revocato da cancellare dal Registro delle imprese

Comunicazione avvio procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di domicili digitali revocati - Società

 

ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE

Con Determinazione del Segretario Generale n. 201 del 26/07/2024 è stato avviato il procedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali ad un numero di 1093 imprese individuali e 5772 società, indicate negli elenchi allegati alla stessa Determinazione, più sotto riportati.

In data 30/07/2024 sono state pubblicate la Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale destinata alle società ineteressate e la Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e di diffida destinata alle imprese individuali, allegate alla Determinazione di cui sopra, più sotto riportate.

Le comunicazioni si ritengono portate a conoscenza dei destinatari, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990, il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Le stesse resteranno pubblicate per ulteriori trenta giorni, in conformità ai principi previsti nel Regolamento camerale, al fine di permettere alle imprese individuali ed alle società di comunicare il proprio domicilio digitale.

Si invitano, pertanto, le imprese individuali e le società interessate, indicate negli elenchi più sotto riportati, a comunicare al Registro delle Imprese il nuovo domicilio digitale, secondo le modalità più sotto indicate, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale ed applicherà contestualmente la sanzione amministrativa prevista per omesso adempimento. Il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare Euro 412,00 (per le società) ed Euro 60,00 (per le imprese individuali) per fini sanzionatori, a cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

Determinazione del Segretario Generale n. 201 del 26/07/2024

Elenco imprese individuali prive di domicilio digitale

Elenco società prive di domicilio digitale

Comunicazione avvio procedimento di assegnazione d'ufficio domicilio digitale e diffida imprese individuali

Comunicazione avvio procedimento di assegnazione d’ufficio domicilio digitale società

 

MODALITA' OPERATIVE DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

InfoCamere ha predisposto sul portale www.registroimprese.it il servizio "Pratica Semplice" che consente di assolvere in pochi minuti, per i titolari d'impresa provvisti di dispositivo di firma digitale, all’iscrizione della propria casella di posta elettronica certificata al Registro Imprese. Il servizio, semplice e veloce, non richiede registrazione ed è totalmente gratuito.
La PEC è un sistema di posta elettronica che realizza una vera e propria sede legale “elettronica” dell’impresa, accessibile da chiunque e che consente di scambiare messaggi con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.
La casella di PEC può essere acquistata online rivolgendosi ad uno dei Gestori autorizzati (elenco pubblico consultabile all'indirizzo www.digitpa.gov.it) e deve essere poi iscritta al Registro delle Imprese.

L'iscrizione nel RI per le IMPRESE INDIVIDUALI dell'indirizzo di posta elettronica certificata esteso può essere eseguito direttamente dal professionista il quale può avvalersi della modalità semplificata e la pec è riconducibile esclusivamente ed unicamente all'imprenditore (Circolare MSE 53687 del 2/4/2013). In sede di verifica della pratica, è stato inserito un controllo automatico per verificare se l'indirizzo dichiarato è già presente perché riferito ad altra impresa.

La pratica per la comunicazione PEC per le imprese individuali può essere effettuato con la sola firma digitale del professionista, in assenza della firma digitale del titolare obbligato, purché la distinta Fedra/RI venga compilata a nome del professionista incaricato e venga riportata sul riquadro "NOTE" della stessa pratica la seguente dichiarazione: “Pratica telematica presentata dal sottoscritto (nome e cognome) dott./rag. Commercialista,iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di n. , non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, quale incaricato dal titolare dell'impresa ai sensi dell’art. 31, commi 2-quater e quinquies, della legge 340/2000”.Qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo potrà limitarsi ad attestare nel riquadro NOTE l'incarico ricevuto.

Per la predisposizione delle pratiche, consultare il Prontuario per la presentazione degli atti societari con la Comunicazione Unica.

E', inoltre, disponibile sul sito http://www.registroimprese.it/ il nuovo percorso semplificato (pratica semplice) da utilizzare esclusivamente per la dichiarazione della PEC da parte del legale rappresentante della società.
Si accede al servizio attraverso il seguente link.

Le società che devono acquistare la casella di PEC si possono rivolgere ad uno dei gestori accreditati dal CNIPA.
I Gestori di PEC sono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare nr. 3645/C del 03/11/2011, ha previsto la facoltà in capo ai professionisti individuati dall'art.31, comma 2 quinquies, della legge 24 novembre 2000 nr.340, di presentare la pratica relativa alla comunicazione dell'indirizzo della Posta Elettronica Certificata al Registro delle Imprese, dichiarando, nelle note della distinta, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società e di essere iscritti nel relativo Albo/Ordine. Quest'ultima dichiarazione non è necessaria nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato dal professionista per sottoscrivere la comunicazione sia completo di certificato di ruolo.

Il Ministero dello Sviluppo economico chiarisce, inoltre, con proprio parere del 24/11/2011, che le società in stato di fallimento non rientrano tra i soggetti obbligati all'adempimento pubblicitario in questione; ferma restando la facoltà per i curatori di effettuare la comunicazione del proprio indirizzo di PEC così come chiarito nella circolare nr.3645/C.

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3660/C del 24/04/2013

Data di pubblicazione: 30/12/2019 09:15
Data di aggiornamento: 03/10/2024 13:35

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