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Cronotachigrafi digitali

I Regolamenti CEE 3821/85 e 2135/98 prevedono l'introduzione in tutta Europa dei cronotachigrafi digitali sugli automezzi di nuova immatricolazione.
Il cronotachigrafo è un'apparecchiatura che consente il controllo dei tempi di guida e di riposo di tutti i conducenti di veicoli adibiti ai trasporti professionali.
A partire dal 1 gennaio 2006 i veicoli di nuova immatricolazione sia adibiti al trasporto di merci (di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate) e sia di viaggiatori (per i veicoli che trasportano più di 9 persone incluso il conducente) dovranno essere equipaggiati con il nuovo cronotachigrafo digitale.
Sono esclusi dall'obbligo alcune categorie di veicoli quali ad esempio, gli autobus di linea o gli autoveicoli della pubblica amministrazione.
Per gli automezzi immatricolati prima del 2006 i nuovi cronotachigrafi digitali andranno gradualmente a sostituire gli attuali cronotachigrafi analogici dotati di fogli di registrazione cartacea.
I nuovi cronotachigrafi digitali funzionano con l'utilizzo della "carta tachigrafica".

Le carte tachigrafiche (o smart card tachigrafiche) sono dispositivi che permettono di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo digitale, sia esso un conducente di camion, pullman o autocarro, un'autorità di controllo, un'officina di manutenzione o un'azienda proprietaria del veicolo. Contengono un sistema di conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale.
Le carte tachigrafiche sono rilasciate dalla Camera di Commercio, individuata dalla normativa nazionale quale Autorità di rilascio in Italia (D.M. 361 del 31 ottobre 2003).
I diritti di segreteria per il rilascio della carta tachigrafica possono essere versati direttamente allo sportello oppure tramite sistema PagoPA scaricando il Modulo unico di pagamento al seguente link: Pagamento spontaneo.
In quest'ultimo caso, all'atto della richiesta, dovrà essere presentata ricevuta di avvenuto versamento.
I diritti ammontano a:

  • € 37,00 nel caso di consegna della carta tachigrafica direttamente c/o lo sportello camerale;
  • € 40,17 nel caso di inoltro - direttamente a cura del centro operativo di Infocamere - all'indirizzo di residenza o ad altro indirizzo menzionato nell'istanza;
  • € 43,34 per le carte dell’officina nel caso di inoltro - direttamente a cura del centro operativo di Infocamere - all'indirizzo della sede dell'impresa o ad altro indirizzo menzionato nell'istanza.

Esistono quattro tipi di carta tachigrafica, ognuno con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare:

  • Carta del Conducente
  • Carta dell'Officina
  • Carta dell'Azienda
  • Carta dell'Autorità di controllo

Carta del Conducente
E' personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento 3820/85. E' di fondo bianco e deve essere inserita nel tachigrafo dall'autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio /sosta, velocità, distanza, eventi particolari. Ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida per un periodo di 28 giorni. La sua validità è di cinque anni.
La domanda di rilascio deve essere presentata alla Camera di Commercio in cui il richiedente ha la propria dimora abituale.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • Titolarietà di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre
  • Non essere titolare di altra carta tachigrafica
  • Residenza nello stato italiano

E' rilasciata entro quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Camera di Commercio 15 giorni lavorativi prima della scadenza. In caso di furto, smarrimento ecc., il conducente deve presentare la richiesta di una carta sostitutiva al massimo entro sette giorni di calendario. Il tempo massimo durante il quale è possibile guidare pur essendo sprovvisti della carta è di quindici giorni di calendario. In questi casi la Camera di Commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere la carta sostitutiva.

Carta dell'Officina
La Carta dell'Officina, di colore rosso, viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo e identifica un'officina autorizzata dall'autorità nazionale come competente per l'attivazione, la calibratura e lo scarico dei dati.
Permette di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l'unica che consente di modificare il funzionamento dell'apparato.
La domanda deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia in cui l'officina ha la propria sede.
E' rilasciata entro quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenere la riservatezza.
L'officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall'azienda produttrice del tachigrafo.
In ragione della delicatezza della sua funzione, la validità amministrativa della carta dell'Officina è di un anno ed è rinnovabile alla scadenza, soltanto dietro richiesta dell'officina alla Camera di Commercio ed a condizione che siano rimasti invariati i requisiti previsti per l'autorizzazione e che l'autorizzazione non sia stata revocata. La nuova carta è rilasciata entro 5 giorni lavorativi, dal momento in cui la Camera di Commercio riceve la richiesta di emissione della carta sostitutiva.

Carta dell'Azienda
Di fondo giallo, identifica la società proprietaria dei mezzi e riporta la denominazione e l'indirizzo dell'impresa.
Consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell'azienda muniti di tachigrafo digitale, semplificando le modalità di archiviazione dei dati e agevolando la gestione del parco veicolare ed il controllo dei tempi di attività degli autisti.
La domanda firmata dal legale rappresentante deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia in cui l'azienda ha la sede legale. Il rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda. La sua validità amministrativa è di cinque anni. Alla scadenza, il rinnovo avviene su istanza dell'azienda, da presentare sempre alla Camera di Commercio competente.
In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita su richiesta dell'azienda e rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla data della domanda.

Carta dell'Autorità di controllo
Di fondo azzurro, è rilasciata esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle Autorità di Polizia addette ai controlli su strada. Riporta l'indicazione e l'indirizzo dell'Autorità di controllo. Consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l'ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici. Permette, infatti, l'ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimo otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l'ispezione dei dati archiviati dall'impresa nell'ultimo anno. Consente, inoltre, la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati e delle attività di controllo (data, ora e tipo).
La Carta dell'Autorità di Controllo è rilasciata su richiesta della stessa Autorità.

Per informazioni dettagliate ed approfondimenti in materia, consultare il seguente link: https://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/carte-tachigrafiche.

I moduli di domanda per il rilascio delle carte tachigrafiche sono disponibili sul sito di Unioncamere  o presso gli uffici della Camera di Commercio.

Normativa di riferimento

Per ulteriori informazioni e per la richiesta delle carte tachigrafiche:
Sportello CNS
Piano terra

Tel. 0965/384209-244

Posta elettronica: 
caterina.tripodi@rc.camcom.it
antonino.barresi@rc.camcom.it
francescogiovanni.montagna@rc.camcom.it

Data di pubblicazione: 12/10/2012 14:27
Data di aggiornamento: 06/07/2023 13:39

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