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Qualche consiglio

.......agli amministratori e ai liquidatori
Si consiglia agli amministratori e/o liquidatori delle società in corso di scioglimento e/o cancellazione dal Registro delle Imprese di rivolgersi preventivamente all'Ufficio  Diritto annuale per verificare lo stato dei pagamenti del diritto annuale relativo agli anni pregressi e di regolarizzare quindi, in caso di omesso o incompleto versamento, la posizione debitoria della propria società nei confronti della Camera di Commercio.
Quanto sopra per consentire alle società in questione di ottemperare spontaneamente alle responsabilità previste a carico dei soci e degli amministratori/liquidatori dalle leggi vigenti tra cui si ricordano:

  •  l'art. 2312 C.C. , comma 2, e dell'art. 2495 C.C., comma 2: dopo la cancellazione della società i creditori sociali insoddisfatti (quindi anche la Camera di Commercio) possono far valere il proprio credito nei confronti dei soci e se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori anche nei confronti di questi ultimi; ai sensi dell'art. 2324 C.C. il credito può essere fatto valere anche nei confronti dei soci accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione;
  •  l'art. 2280 C.C ., comma 1: i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori sociali o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli

.......alle imprese ed ai professionisti
Attenzione ai bollettini precompilati !
Si rammenta che nessuna Camera di Commercio invia più bollettini per il pagamento del diritto annuale in quanto l'unica modalità di versamento è il modello F24. Massima attenzione quindi ai bollettini postali precompilati che spesso vengono inviati alle imprese da enti diversi e di ogni genere che propongono, previo pagamento della somma richiesta con l'allegato bollettino, l'adesione a vari servizi informativi per l'azienda o l'acquisto di pubblicazioni o servizi che normalmente non servono alle imprese.
Si consiglia di leggere con attenzione la lettera con cui il bollettino viene trasmesso per capire chiaramente di che servizio si tratta poiché leggendo soltanto le prime righe del testo spesso si può cadere nell'errore di pensare che si tratta della richiesta di pagamento del diritto annuale da parte della Camera di Commercio ritenendo così di essere in regola con i versamenti annuali.
Il personale dell'Ufficio Diritto annuale è sempre reperibile e disponibile ad ogni chiarimento: non esitate dunque a contattarci ! ! !

Attenzione inoltre alle telefonate!
Inoltre molte imprese ricevono spesso telefonate da operatori che presentandosi come "impiegati" della Camera di Commercio, senza riferire il proprio nominativo, segnalano che "l'impresa ha diritto ad un rimborso e che per poterlo eseguire è necessario comunicare per telefono le coordinate bancarie del conto corrente aziendale!": non provengono sicuramente dalla Camera di Commercio queste telefonate!!!
Ogni qualvolta, per esigenze di celerità dei procedimenti, gli impiegati camerali ritenessero opportuno contattare telefonicamente l'impresa prima di tutto comunicano all'interlocutore il proprio nominativo e il Servizio Camerale cui sono assegnati, lasciando anche il proprio numero di telefono diretto per essere ricontattati o per consentire comunque all'interlocutore di poter richiamare anche al fine di accertarsi che la telefonata provenga effettivamente dalla Camera di Commercio!
Per quanto ai rimborsi ....le coordinate bancarie, oggi codice IBAN, vanno indicate nell'apposito riquadro dell'istanza di rimborso o comunicate, sempre per iscritto, con lettera successiva. In caso di mancata indicazione dei suddetti dati la Camera provvede comunque al rimborso, richiesto dall'impresa, senza telefonare, utilizzando modalità di pagamento alternative al bonifico (di solito invia un assegno circolare non trasferibile presso la sede dell'impresa o l'indirizzo di residenza del richiedente).

Attenzione dunque! Mai dare informazioni per telefono!

Data di pubblicazione: 15/11/2012 14:39
Data di aggiornamento: 05/06/2014 17:39

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