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Riapertura dei termini in materia di iscrizione nel Registro delle imprese e nel R.E.A. dei soggetti esercitanti le attività di Agente e rappresentante di commercio, Agente di affari in mediazione, Mediatore marittimo e Spedizioniere

Scade il 31/12/2019 il termine per comunicare al RI/REA l'aggiornamento della propria posizione con le informazioni risultanti dagli ex ruoli ed elenchi o per iscriversi nella sezione speciale REA persone fisiche.

Il comma 1134, lettera b) della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019 in vigore dall'1/1/2019), ha riaperto i termini previsti dal D.M 26/10/2011, dall'1/1/2019 e fino al 31/12/2019, entro i quali le imprese che alla data del 12/05/2012 esercitavano l'attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima e spedizione, ed erano iscritte nei ruoli ed elenchi soppressi dal D. Lgs. 59/2010, possono aggiornare la propria posizione nel Registro Imprese/Repertorio Economico Amministrativo (REA) tramite l'invio di una pratica telematica.

Entro lo stesso termine i soggetti che erano iscritti nei suddetti soppressi ruoli ed elenchi e che alla data del 12/05/2012 non svolgevano l'attività possono iscriversi nell'apposita sezione speciale REA persone fisiche al fine di conservare il requisito abilitante; si precisa che solo tale adempimento, nell'ipotesi di avvio o ripresa dell'attività, consentirà di indicare nella SCIA - quale requisito professionale abilitante - tale iscrizione alla apposita sezione.

Trascorso inutilmente il termine del 31/12/2019, per le imprese attive e che non hanno provveduto all'aggiornamento delle informazioni sarà avviato il procedimento per l'inibizione alla continuazione dell'attività dell'impresa mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese, ai sensi del D.M. 26/10/2011, mentre la mancata iscrizione nell'apposita sezione speciale R.E.A. persone fisiche da parte dei soggetti che erano iscritti nei soppressi ruoli ed elenchi sopra indicati non consentirà di avvalersi della suddetta iscrizione quale requisito professionale abilitante all’esercizio dell’attività di Agente e rappresentante di commercio, Agente di affari in mediazione, Mediatore marittimo e Spedizioniere.

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Data di pubblicazione: 03/12/2019 11:29
Data di aggiornamento: 03/12/2019 11:34

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