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Imprese già iscritte nel Registro Imprese e soggetti già iscritti nel R.E.A.

Per le imprese già iscritte al 1° gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

 Il suddetto termine è fissato dall'art. 17 del D.P.R. 435/2001 come modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Le scadenze del diritto annuale 2023 sono quindi:

-il 30/06/2023 per il versamento senza 0,40%

-il 31/07/2023 per il versamento con la maggiorazione 0,40% 

Tenuto conto che l'art. 8, comma 2, del D. M. 11 maggio 2001 n.359 stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti “è versato, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte” sono automaticamente applicabili al diritto annuale 2023 eventuali proroghe del suddetto termine di versamento disposte a livello nazionale

 

TERMINI DI VERSAMENTO PARTICOLARI

Le società di capitali:

  • con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno  del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
  • con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
  • con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
  • con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

SE IL BILANCIO NON È APPROVATO NEL TERMINE STABILITO IL VERSAMENTO È COMUNQUE EFFETTUATO ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI SCADENZA DEL TERMINE STESSO.

In ogni caso il versamento potrà sempre essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Data di pubblicazione: 14/11/2012 17:31
Data di aggiornamento: 03/05/2023 12:03

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