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Violazioni non sanzionabili

Se l'impresa provvede entro la data naturale di scadenza a versare quanto dovuto per diritto annuale in favore di una Camera di Commercio non destinataria del versamento perché diversa da quella cui è dovuto per l'annualità di riferimento non sarà sanzionata per tale errore. In tal caso le due Camere (quella cui è dovuto il versamento e quella di fatto beneficiaria) provvederanno a regolarizzare la posizione, senza alcuna incombenza per l'impresa che sarà informata a regolarizzazione eseguita.
La stessa procedura verrà attivata nel caso in cui il suddetto pagamento sia eseguito oltre la data naturale di scadenza ma, in tal caso, l'impresa sarà comunque sanzionata per la violazione cioè per il ritardato versamento.
Le Camere di Commercio provvedono d'ufficio a compensare debiti e crediti derivanti dalla errata compilazione dei modelli F24 (per errata indicazione del codice ente) sulla base dei dati acquisiti dal sistema informatico: tuttavia l'impresa che si accorge di aver erroneamente compilato il modello F24 (indicando un codice ente creditore diverso dalla sigla provincia della Camera cui era effettivamente dovuto il versamento) può produrre istanza alla Camera cui sono state erroneamente accreditate le somme (soltanto se la richiesta non è stata ancora formulata dall'altra Camera) chiedendo che siano riversate alla competente Camera di Commercio cui è opportuno trasmettere una copia della suddetta istanza, per conoscenza, anche al fine di consentire la sospensione di ogni procedura sanzionatoria eventualmente già avviata per il mancato introito delle somme dovute.

Altri errori di compilazione sanabili

  • L'impresa che si accorge di aver erroneamente compilato il modello F24 indicando il CODICE FISCALE in maniera errata (inesistente) o il codice fiscale di soggetto esistente ma diverso dall'effettivo soggetto obbligato al pagamento può presentare richiesta di correzione (MODELLO 5). Se il codice fiscale erroneamente indicato è inesistente sarà sufficiente produrre l'istanza con allegata la copia di un valido documento di identità; nel caso in cui il codice fiscale indicato si riferisca ad altro soggetto esistente, tenuto al pagamento del diritto annuale per l'anno di riferimento del versamento, è necessario acquisire, in allegato all'istanza, anche il consenso scritto del soggetto cui corrisponde il suddetto codice fiscale che autorizza la Camera, allegando copia di un valido documento di identità, a stornare il pagamento dalla propria posizione debitoria.
  • Altro tipo di errore sanabile presentando richiesta di correzione, (MODELLO 5), è l'errata indicazione del CODICE TRIBUTO esclusivamente se il codice errato è comunque uno tra quelli (3850, 3851 e 3852) che comportano l'accredito di somme all'interno del sistema camerale. Non è infatti sanabile mediante istanza di correzione l'errata indicazione del codice tributo se ha comportato l'accredito di somme in favore di enti diversi dalle Camere di Commercio.
  • Per quanto all'errata indicazione dell'ANNO DI RIFERIMENTO bisogna distinguere diverse "ipotesi":
    • se sono trascorsi al massimo 24 mesi (*) tra la data del pagamento e la data di presentazione della richiesta di correzione la rettifica è sempre possibile: l'Ufficio  Diritto annuale provvederà per come richiesto dall'impresa;
    • se sono trascorsi più di 24 mesi (*) tra dalla data del pagamento e la data di presentazione della richiesta di correzione, l'Ufficio Diritto annuale provvederà ad operare la rettifica soltanto in caso di errore formale commesso in fase di compilazione del modello F24 (recente misura di semplificazione introdotta con DSG n.44 del 30 maggio 2012 e recepita dall'art.4 comma 7 del Regolamento). Se l'importo versato è comprensivo dello 0,40% la rettifica sarà operata anche se il pagamento è stato eseguito oltre la data naturale di scadenza ma entro i 30 giorni successivi, termine ultimo per l'applicazione della suddetta maggiorazione. Se il pagamento viene eseguito entro quest'ultimo termine ma senza lo 0,40% è possibile operare la rettifica dell'anno di riferimento ma il versamento sarà "tardivo" quindi comunque sanzionabile per tale violazione. 
      Gli errori di compilazione di righe del modello F24 con accredito di somme in favore delle Camere di Commercio possono essere corretti esclusivamente producendo istanza alle Camere di Commercio beneficiarie dei versamenti secondo le modalità e le condizioni autonomamente stabilite da ciascuna Camera;
    • se l'anno di riferimento indicato è zero o non è stato proprio indicato alcun anno di riferimento sul modello F24 è sempre possibile presentare la richiesta di correzione (MODELLO 5):L'ufficio Diritto annuale provvederà ad attribuire il versamento all'annualità indicato dall'impresa nell'istanza

(*) Termine fissato a pena di decadenza dall'art. 10 del D.M. 359/2001, comma 1,  per il diritto al rimborso applicabile per analogia alle compensazioni ed alle presenti rettifiche.

Altre violazioni non sanzionabili
L'art. 4 commi 5 e 6, del Regolamento dispone nell'ambito della "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente" che non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio ancorché successivamente modificati né nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di ritardi, omissioni o errori della Camera di Commercio.

Data di pubblicazione: 14/11/2012 17:55
Data di aggiornamento: 05/06/2014 17:29

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