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Agenti e rappresentanti di commercio

17 April 2024

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Soggetti destinatari

L’agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Il sub-agente è colui che viene incaricato da un Agente di commercio a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L’attività di agente, sub-agente o rappresentante di commercio, svolta in forma di impresa, deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011 con conseguente effettiva soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio, istituito presso ciascuna Camera di commercio. Pertanto ad ogni effetto di legge, i richiami normativi al suddetto Ruolo si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle imprese.

Le imprese che svolgono attività di agenzia o rappresentanza devono comprovare l’effettivo esercizio dell’attività allegando alla Comunicazione di inizio attività copia del contratto di agenzia e/o rappresentanza firmato da entrambe le parti, in cui devono essere indicati (in via esemplificativa) la nomina ad agente e/o rappresentante, la zona interessata, la data di effetto, i limiti adottati (diritti e doveri).

Il contratto di agenzia non può avere data/effetto successiva alla data di presentazione al Registro delle Imprese della Segnalazione Certificata di inizio attività.

Le imprese che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza per conto di preponenti stranieri devono allegare alla Comunicazione di inizio attività copia del contratto dell’impresa mandante, accompagnato, qualora non sia redatto in lingua italiana, dalla traduzione in lingua italiana giurata ed asseverata da un perito nominato dal Tribunale o da traduzione in lingua italiana certificata da consolato italiano all’estero e copia del certificato o dell’attestazione che comprova l’avvenuta iscrizione dell’impresa mandante, rilasciato dall’ente estero preposto alla tenuta del Registro delle imprese con traduzione in lingua italiana, eseguita da un perito e asseverata in Tribunale.


Requisiti


Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità, previsti dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204 e ss.mm. e ii., devono essere posseduti da tutti i soggetti che rivestono le seguenti cariche o qualifiche:

Inoltre, tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 devono dichiarare che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. di cui sopra.


Requisiti professionali

I requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di Agente o rappresentante di commercio devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria e dagli eventuali preposti che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni della stessa.

Nell’ipotesi di società con più legali rappresentanti, nel caso in cui uno di essi non risulti in possesso dei requisiti professionali abilitanti all’esercizio dell’attività, sulla base di pareri rilasciati dal competente Ministero, risulta ammissibile l’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza da parte dell’impresa mediante l’abilitazione della stessa a mezzo di uno solo dei legali rappresentanti in carica, quale unico titolare di specifico mandato all’esercizio dell’attività, purchè il legale rappresentante che non risulti in possesso dei suddetti requisiti venga espressamente ed inequivocabilmente delegato dalla società ad un ramo d’azienda diverso da quello dell'agenzia di commercio e non risulti avere poteri di rappresentanza nell’ambito dell’attività disciplinata dalla Legge n. 204/85. La suddetta limitazione dei poteri dovrà essere disposta, nel caso di società di persone, con specifica previsione statutaria, mentre, nel caso di società di capitali, con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione mediante la quale venga attribuita ad un solo legale rappresentante la delega in esclusiva dei poteri inerenti l’attività di agenzia e rappresentanza.

I requisiti professionali, alternativi tra loro, sono:

a) titolo di studio:

b) corso professionale:
aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione, Città metropolitana o Province Autonome di Trento e Bolzano;

c) esperienza professionale:
aver prestato la propria opera per almeno due anni effettivi, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della SCIA, in qualità di:

c) altri casi particolari:
essere iscritto, come persona fisica, nell’apposita sezione del R.E.A., tenuto dalla Camera di Commercio, da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 26 ottobre 2011, emanato in attuazione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, ha disposto la soppressione del Ruolo Agenti e rappresentanti di commercio dal 12 maggio 2012.

Pertanto, ai sensi della normativa sopra citata e della Legge n. 145/2018, comma 1134, lettera b) (Legge di bilancio 2019), l'iscrizione nel soppresso Ruolo Agenti e rappresentanti di commercio non risulta più costituire requisito professionale abilitante all’esercizio dell’attività di Agente e rappresentante di commercio.
 


Incompatibilità

L’esercizio dell’attività di Agenzia o rappresentanza svolta in forma di impresa è incompatibile con l’esercizio delle seguenti attività:


Inizio dell’attività

Le imprese che iniziano l’attività di Agente o rappresentante di commercio devono presentare la Segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese di ciascuna provincia in cui esercitano l’attività, in caso di esercizio dell’attività in più localizzazioni.

Presso ogni sede o unità locale in cui viene svolta l’attività, il titolare o il legale rappresentante ha l’obbligo di nominare un preposto, in possesso di tutti i requisiti di idoneità, che può essere nominato in via esclusiva solo per una impresa e solo per una determinata localizzazione della stessa impresa.

Il preposto deve essere immedesimato a qualsiasi titolo con l’impresa e l’atto di nomina è rappresentato dalla sua designazione contenuta nel modello intercalare “Requisiti”.

L’adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica i seguenti modelli allegati al DM 26 ottobre 2011:

I modelli di cui sopra sono disponibili direttamente dall'applicativo ComunicaStarweb e devono essere allegati alla Comunicazione unica sia in formato .pdf che in formato .xml

La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.

L’ufficio del Registro delle imprese verifica la regolarità della modulistica e delle Dichiarazioni sostitutive rese relativamente ai requisiti di legge da parte di tutti i soggetti obbligati e provvede ad evadere la pratica ed assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio con apposita certificazione nelle notizie R.E.A. relative alla posizione dell’impresa.

Nel caso in cui le successive verifiche effettuate dal Registro delle imprese sull’oggetto delle Dichiarazioni sostitutive rese, relativamente ai requisiti posseduti, dovessero risultare negative, saranno avviate le procedure di conformazione dell’attività (quando previste ed entro il termine stabilito dalla norma) prima dell’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in base alle vigenti disposizioni di cui all’art. 19 Legge 241/1990.

Contro il provvedimento inibitorio è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico ed, in via alternativa, ricorso alla giurisdizione esclusiva del T.A.R.
 

Iscrizione nell’apposita sezione R.E.A.

I soggetti che cessano di svolgere l’attività di agenzia o rappresentanza di commercio all’interno di un’impresa hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di novanta giorni, l’iscrizione come persona fisica nell’apposita sezione del R.E.A. che consente a tali soggetti di conservare e mantenere il proprio requisito professionale nel tempo.

La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione della sezione “Iscrizione nell’apposita sezione (a regime)” del modello “ARC” con indicazione del motivo per il quale è cessato il rapporto con l’impresa del settore. Il modello deve essere trasmesso per via telematica, allegato ad una pratica Comunica, al Registro delle imprese competente in base alla residenza del richiedente. Soltanto nel caso in cui la “persona fisica – soggetto R.E.A.” sia anche titolare di impresa individuale avente sede in una provincia diversa da quella della residenza anagrafica, la pratica deve essere trasmessa al Registro delle imprese in cui risulta già essere iscritta l’impresa individuale.

Nel caso in cui il soggetto iscritto nell’apposita sezione del R.E.A. dovesse ricominciare a svolgere l’attività di agente o rappresentante di commercio, dovrà richiedere la cancellazione dalla medesima sezione contestualmente alla trasmissione della S.C.I.A.


Documentazione da allegare

Riferimenti normativi

Codice civile - articoli da 1742 a 1752
Legge 3 maggio 1985, n. 204
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011


Modulistica

Per informazioni: Registro Imprese