L'impresa può venire a conoscenza della sua posizione debitoria nel corso di adempimenti vari nei confronti della Camera ovvero inoltrando richiesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento, mediante l'apposito modello (MODELLO 4), al fine di ottenere soltanto l'applicazione della SANZIONE MINIMA prevista per la violazione commessa, sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione.
A tale istanza, se prodotta prima dell'avvio del procedimento di irrogazione, seguirà una comunicazione camerale in cui saranno dettagliatamente indicati (con i relativi codici tributo da indicare sul modello F24) tutti gli importi dovuti a titolo di diritto annuale, sanzione ed interessi nonché il termine (non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione) assegnato dall'Ufficio Diritto annuale per eseguire il versamento di quanto complessivamente dovuto.
Decorso inutilmente il termine di scadenza assegnato non sarà più possibile chiedere la regolarizzazione per le stesse annualità di riferimento e sarà immediatamente avviato il procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte della Camera di Commercio.
Le regolarizzazioni complete (diritto annuale, sanzioni ed interessi) di cui sopra sono ammesse SOLTANTO SE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DALL'UFFICIO DIRITTO ANNUALE mediante notifica della suddetta comunicazione: ogni versamento eseguito spontaneamente dall'impresa a titolo di sanzione minima non produce infatti, automaticamente, l'esonero dall'irrogazione della sanzione complessiva (comprensiva di incrementi e riduzioni) da parte dell'ufficio ma è sempre necessario produrre istanza, ai sensi dell'art. 9 comma 1, del Regolamento, per come sopra indicato ed attendere l'accoglimento della richiesta.