ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA
L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCCS) della Camera di commercio di Reggio Calabria è iscritto al n. progressivo 116 della sezione A del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art. 4 del D.M. 202/2014.
Che cosa sono gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
Gli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento sono stati istituiti con la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 al fine di consentire al sovraindebitato di essere assistito nella procedura finalizzata a trovare la migliore soluzione per superare la crisi che sta attraversando, con l’ausilio di un professionista neutrale ed indipendente, il Gestore della Crisi.
Chi è il sovraindebitato:
E’ un soggetto che per ragioni indipendenti dalla sua volontà o condotta si trova ad affrontare un periodo di difficoltà tale da non riuscire ad adempiere puntualmente agli impegni presi ed ai debiti assunti o che ha la definitiva incapacità di adempierli
Chi PUO’ accedere al servizio
Sostanzialmente due categorie di soggetti:
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piccoli imprenditori (es. imprenditore agricolo), start-up innovative, imprenditori sotto soglia art. 1 Legge fallimentare (che presentino negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00; ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00; ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00); imprenditori sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori a € 30.000,00; imprenditori cessati, soci illimitatamente responsabili, professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi, società professionali ex L. 183/2011, associazioni professionali o studi professionali associati, società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali, enti privati non commerciali, imprenditori cessati:
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consumatori
Chi NON può accedere al servizio
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l'imprenditore soggetto a procedure concorsuali diverse da quella da sovraindebitamento
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il soggetto che, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
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il soggetto che ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore
Come si accede al servizio
Attraverso il deposito del modulo di domanda pubblicato nella pagina “Modulistica” del sito camerale corredato degli allegati previsti
Competenza territoriale dell’Organismo
La domanda deve essere depositata presso l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento avente la propria sede nel circondario del tribunale ove il soggetto ha la residenza o l’impresa ha la sede legale.
Costi del servizio
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All’atto di presentazione della domanda - Acconto Euro 366,00 inclusa Iva
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Successivamente eventuali spese vive effettivamente sostenute e documentate ed oneri accessori fiscali e previdenziali di legge
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Saldo compenso determinato secondo i parametri indicati nel seguente Allegato 2 “Criteri per la determinazione dei Compensi”
Allegati:
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Regolamento (Allegato 1)
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Criteri per la determinazione dei compensi (Allegato A)
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Codice di Autodisciplina dei Gestori delle Crisi (Allegato B)
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Disciplinare per la gestione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento delle CCIAA (Allegato 2)
Data di pubblicazione: 18/07/2018 14:19
Data di aggiornamento: 27/10/2022 16:31