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Crisi d'impresa e Sovraindebitamento

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA

L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Reggio Calabria (OCC) è iscritto al n. 116 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Referente dell'Organismo è la Dott.ssa Natina Crea, Segretario Generale.

E’ un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, lo qualifica come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento?

I soggetti sovra-indebitati, che non possono utilizzare le procedure concorsuali e che, quindi, sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.

Chi è il debitore incapiente?

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per  una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui  sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento. 

Chi può accedervi?

  1. consumatore
  2. imprenditore agricolo;
  3. c.d. start up innovativa
  4. imprenditore minore ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di apertuta della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
  5. imprenditore cessato;
  6. socio illimitatamente responsabile;
  7. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  8. società professionali ex L. 183/2011;
  9. associazioni professionali o studi professionali associati;
  10. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
  11. enti privati non commerciali.

Chi non può accedervi? 

  1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  2. Chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
  3. Chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
  4. Chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.

Cosa fa l'OCC?

L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale - può alternativamente:

- se non consumatore: 

  1. formulare una proposta di concordato minore ai creditori, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; 
  2. se non è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

- se consumatore:

  1. formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi; in questo caso non è necessario il parere favorevole dei creditori; 

- sia se consumatore, sia se imprenditore / professionista non assoggettabile al altre procedure concorsuali:

  1. chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti
  2. chiedere l’esdebitazione

Qual è l’obiettivo?

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

Come avviare la procedura

Per avviare una delle procedure previste occorre presentare:

  1. istanza (utilizzando l’apposito modulo) con marca da bollo da € 16,00, tramite una delle seguenti modalità: presso la sede della Segreteria dell'OCC (Via Tommaso Campanella, 22 – 89125 Reggio Calabria) previo appuntamento negli orari di apertura al pubblico - dal lunedì al venerdì, ore 9.00-12.00; oppure all’indirizzo PEC cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it  
  2. copia di un documento d’identità
  3. attestazione di versamento di euro 300,00 (oltre IVA), quale acconto iniziale sul compenso dell’Organismo.

Il pagamento deve essere effettuato direttamente on line, tramite il Servizio PagoPA al seguente link  SIPA (camcom.it) avendo cura di inserire:

  • quale Servizio, OCCS
  • quale Causale “I acconto sul compenso finale”

e di compilare per intero i campi richiesti.

Attenzione 

Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, in mancanza, può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi. 
 

Costi della procedura

 Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”.

Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.

Normativa:

  1. Regolamento (Allegato 1)
  2. Criteri per la determinazione dei compensi (Allegato A)
  3. Codice di Autodisciplina dei Gestori delle Crisi (Allegato B)
  4. Disciplinare per la gestione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento delle CCIAA (Allegato 2)
  5. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
  6. Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Data di pubblicazione: 18/07/2018 14:19
Data di aggiornamento: 05/04/2023 12:24

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