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Trasparenza valutazione e merito Posta elettronica certificata
 
 
 
 
 
 
 

SISTRI

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011 il Decreto 26 maggio 2011 recante “Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti“.
Il Decreto prevede la proroga dei termini di operatività del SISTRI per scaglioni, a partire dal 1° settembre prossimo.

Il SISTRI entrerà in vigore:

  • il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);
  • il 1° ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
  • il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
  • il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
  • il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.
     


E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 - Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Tale Decreto rappresenta una sorta di testo unico in materia di SISTRI, raggruppando in un unico provvedimento quanto contenuto nel D.M. 17/12/2009, istitutivo del SISTRI e nei successivi provvedimenti di modifica.

Sul sito del SISTRI è stato pubblicato un prospetto di confronto tra gli articoli del nuovo testo e quelli dei precedenti decreti nonché una tabella che evidenzia in modo analitico le differenze tra i singoli articoli. 

Il Decreto ribadisce che:

  • la data di operatività del SISTRI era il 1° ottobre 2010
  • il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, che fissa il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, devono essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario, rimane, come previsto dal DM 22/12/2010, il 31 maggio 2011. Questo termine, a decorrere dal quale gli iscritti dovranno operare esclusivamente tramite SISTRI, costituisce la data di effettiva partenza del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti . Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 205/2010 le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applicano a partire dal giorno successivo a tale scadenza.

L'articolo 21 c. 5 del Decreto prevede inoltre che, per i soli trasportatori di rifiuti, le variazioni nel caso di sospensione o cessazione dell’attività, di cessione dell'azienda o del ramo di azienda o di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali successivamente all’autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime.



Consegna dei dispositivi

I dispositivi USB per il Sistema automatico della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) vengono consegnati alla Camera di Commercio da SISTRI già personalizzati con i dati delle imprese richiedenti.

Non è quindi possibile fissare appuntamenti per la consegna dei dispositivi USB ad imprese per le quali il fornitore non ha ancora inviato il dispositivo personalizzato.

Le imprese interessate riceveranno, al fax o all’indirizzo di posta elettronica, indicati al momento dell’iscrizione, un avviso con il giorno e l’ora dell’appuntamento per ritirare il proprio dispositivo: la comunicazione viene inviata ai recapiti che l’impresa ha indicato nel campo “Persona di riferimento” al momento dell’iscrizione al SISTRI.
Nella convocazione sono indicati anche i documenti necessari per il ritiro e gli importi dovuti per il diritto di segreteria  da versare alla Camera di Commercio direttamente allo sportello oppure tramite sistema PagoPA scaricando il Modulo unico di pagamento seguente link: Pagamento spontaneo oppure tramite il servizio telemaco (https://telemaco.infocamere.it/ - modalità riservata ai soli abbonati al servizio).

Coloro che nella domanda di iscrizione al SISTRI non avessero indicato né il numero di fax né l’indirizzo di posta elettronica, per rendere possibile la consegna del dispositivo, devono aggiornare con tali dati la propria posizione nel sito http://www.ecocamere.it/

Le aziende, sempre collegandosi allo stesso sito, possono controllare lo stato della pratica inserendo i dati relativi all’autenticazione(numero pratica SISTRI e codice fiscale dell’impresa; la modulistica per l’eventuale delega per il ritiro del dispositivo è disponibile sul sito http://www.sistri.it/.


Documenti da consegnare per il ritiro del dispositivo USB

Al momento del ritiro è necessario presentare allo sportello i seguenti documenti:
1) Delega in carta semplice  (nei casi in cui non sia il legale rappresentante a curare il ritiro)
2) Copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione a SISTRI, contenente l'indicazione del numero di pratica, del codice fiscale dell'impresa e della causale di versamento.
3) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e dell’eventuale delegato.
4) Attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio (nei casi in cui il versamento sia già stato effettuato)
5) Dichiarazione di impegno all'uso corretto dei dispositivi USB
6) Dichiarazione di autocertificazione (DPR 445/2000) firmata dal legale rappresentante con i dati , comunicati a SISTRI al momento dell'iscrizione, relativi alle Unità Locali di competenza della CCIAA presso la quale effettuare il ritiro (la dichiarazione è quella prevista dal MODULO DI ISCRIZIONE AL SISTRI N. 2). Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità “on line”, il modulo di dichiarazione è quello generato automaticamente dal sistema.

Per il rilascio del primo dispositivo per ogni unità locale è previsto un diritto di segreteria di € 16,00. Il diritto è invece di € 6,00 per ogni dispositivo aggiuntivo per la stessa unità locale.
L’importo va versato tramite sistema PagoPA scaricando il Modulo unico di pagamento al seguente link: Pagamento spontaneo.

 

Per ogni informazione rivolgersi esclusivamente:

Numero verde 800.00.38.36
Portale SISTRI www.sistri.it raccolta domande frequenti (FAQ)
E-mail: infosistri@sistri.it

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria
Ufficio: Servizio Anagrafico (Referente D.ssa Borgia Paola)
Soltanto per  chiarimenti sulla consegna del dispositivo: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it
Fax: 0965384200

Orario di apertura: Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Si comunica che dal 26 agosto 2010 l'ufficio rimarrà aperto per la consegna dei dispositivi nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.



 Prorogati al 1° ottobre 2010 i termini di avvio del SISTRI

Il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2010, ha prorogato i termini per l'avvio della nuova procedura di tracciamento digitale del ciclo dei rifiuti al 1° ottobre 2010. Da tale data tutte le aziende dovranno operare tramite il nuovo software di gestione dei rifiuti utilizzando il dispositivo elettronico rilasciato dalla Camera di Commercio competente.



Il SISTRI è il nuovo sistema informatico – creato per la trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti, creato per prevenire e reprimere i gravi fenomeni di illegalità nel settore e contrastare i comportamenti non conformi alle regole vigenti.

Il Sistema sostituirà quindi il sistema cartaceo (Formulario di identificazione, Registro di carico e scarico e Modello unico di dichiarazione ambientale), semplificando le procedure e gli adempimenti, riduce i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza dei dati relativi all'intera filiera.


CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL SISTRI

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

Regione Campania

  • i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

Commercianti ed intermediari

  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Consorzi

  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

Trasportatori professionali

  • le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

Operatori del trasporto intermodale

  • il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto; i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Recuperatori e smaltitori

  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.


CHI SONO I SOGGETTI CON ISCRIZIONE FACOLTATIVA AL SISTRI

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
  • gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

Trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Entro il 1° marzo 2010 saranno obbligati ad iscriversi al portale SISTRI le seguenti imprese:

  • i produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigiane e di gestione rifiuti con più di 50 dipendenti;
  • i gestori di rifiuti.

Entro il 29 marzo 2010 devono iscriversi le seguenti imprese:

  • i produttori di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigiane e di gestione rifiuti che hanno da 11 a 50 dipendenti. Dal 12 agosto 2010 possono inoltre aderire facoltativamente al sistema Sistri le imprese che trasportano i propri rifiuti "non pericolosi" di cui sono produttori iniziali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006.

Dal 12 agosto 2010 possono inoltre aderire facoltativamente al sistema SISTRI le imprese che trasportano i propri rifiuti "non pericolosi" di cui sono produttori iniziali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006.

 

Per l'iscrizione al SISTRI i soggetti interessati dovranno comunicare i propri dati con apposito modulo secondo le seguenti modalità:

 

  • ONLINE collegandosi al portale SISTRI http://www.sistri.it/
  • VIA E-MAIL (solo per le aziende con molteplici unità locali/operative, in alternativa all'iscrizione on-line), previa scansione del modulo di iscrizione debitamente compilato da inviare all'indirizzo: iscrizionemail@sistri.it
  • VIA FAX comunicando i dati indicati nel modulo al n. 800 05 08 63
  • li>per TELEFONO al n. verde 800 00 38 36

Per la compilazione del modulo è disponibile sul portale SISTRI una guida rapida multimediale.

Note per compilazione del modulo di iscrizione SISTRI

  • Se l'impresa non svolge esclusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti, deve compilare, oltre alle sezioni 1 e 3, anche la sezione 2 del modulo di iscrizione Sistri, indicando, per ciascuna unità locale dalla quale sono originati o presso la quale vengono conferiti i rifiuti, una o più delle categorie elencate.
  • L'impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti (articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006) compila oltre alle sezioni 1 e 3, anche la sezione 2 relativamente alla categoria produttori/detentori.
  • L'impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la bonifica dei siti inquinati o dei beni contenenti amianto (categorie 9 - 10) si iscrive al Sistri per la categoria produttori/detentori riportata nella sezione 2.
  • I gestori del servizio pubblico dei centri di raccolta o delle piattaforme di conferimento che hanno stipulato apposite convenzioni con i produttori di rifiuti devono iscriversi al Sistri per la categoria "centro raccolta/piattaforma comunale" riportata nella sezione 2 (articolo 7 comma 3)
  • Il produttore che conferisce i propri rifiuti presso un centro di raccolta o piattaforma comunale con la quale ha stipulato apposita convenzione compila soltanto le sezioni 1 e 2. Il gestore del centro di raccolta o della piattaforma comunale in questo caso deve essere iscritto al Sistri (articolo 7, comma 3)
  • Non si iscrive al Sistri l'imprenditore agricolo che conferisce i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario, per quantitativi che non eccedono i trenta chili o trenta litri, presso un centro di raccolta o piattaforma comunale con la quale ha stipulato apposita convenzione e può adempiere agli obblighi del sistema Sistri tramite il gestore del centro di raccolta o della piattaforma comunale che siano anch'essi iscritti al Sistri (articolo 7, comma 3)


Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno via mail o via fax o per telefono al numero indicato:

  • l'avviso di ricevimento della comunicazione inviata
  • il numero di iscrizione SISTRI
  • la data ed il luogo dell'appuntamento per ritirare il dispositivo USB

Dopo l'iscrizione al SISTRI l'impresa dovrà effettuare nel più breve tempo possibile il pagamento del contributo previsto per acquisire i dispositivi elettronici.

Gli utenti che vengono iscritti al SISTRI saranno successivamente convocati dalla Camera di Commercio o dalle loro Associazioni di Categoria (se convenzionate con la Camera di Commercio) per ottenere il dispositivo USB, necessario per entrare nel sistema informatico ed effettuare le operazioni richieste.

Viene rilasciato un dispositivo USB per ciascuna unità locale (U.L.) dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta nell'U.L., necessario per la trasmissione dei dati e per la firma degli stessi.

Le imprese di trasporto rifiuti, iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali, devono effettuare gli adempimenti presso la Camera di Commercio di Catanzaro, sede della Sezione regionale di detto Albo.

Gli autoriparatori (sez. elettrauto) se intendono installare la black box( dispositivo elettronico da installarsi sul veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo) devono presentare domanda al Ministero dell'Ambiente entro il 13 febbraio 2010 o dal sito SISTRI o via fax al n. 800050863.

Il Sistema diventerà operativo dal 13 luglio 2010 e quindi fino a tale data sono invariati gli adempimenti come il MUD annuale (scadenza 30 aprile 2010), il registro di carico e scarico ed i formulari per il trasporto.



Normativa

Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009 (G.U. Serie Generale nr.9 del 13 gennaio 2010 - Supplemento Ordinario nr.10)

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 giugno 2010 (G.U. Serie Generale nr.156 del 07 luglio 2010)

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 (G.U. Serie Generale n.95 del 26 aprile 2011 - Supplemento Ordinario n. 107)

Data di pubblicazione: 12/10/2012 15:03
Data di aggiornamento: 05/03/2021 12:06

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