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AVVISO PER I CENTRI TECNICI DEL TERRITORIO E PER I LABORATORI DI TARATURA E ORGANISMI PER LE VERIFICAZIONI PERIODICHE

Si informa per opportuna conoscenza la comunicazione pervenuta dai competenti uffici del Ministero dello Sviluppo economico, recante quanto di seguito riportato.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - e più in particolare sull'applicazione dell'Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) alle procedure relative ai Centri tecnici, si chiarisce quanto segue:

- il settore dei Centri tecnici (codice ATECO 45.2) è tra quelli la cui operatività non è stata sospesa dalla recente normativa, essendo funzionale al settore del trasporto terrestre la cui operatività non è stata sospesa dalla recente normativa (codici ATECO 49 e 52).

- i settori dei Laboratori di taratura (codice ATECO 71) e degli Organismi per le verificazioni periodiche (codice ATECO 43.2) non sono stati sospesi dalla recente normativa;

Premesso ciò si analizzano i due primi commi dell'articolo 103 (i restanti non sono di pertinenza di questo Ufficio), che sono sotto riportati:

Comma 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Ebbene, ai sensi di tale disposizione, a tutti i procedimenti già istruiti alla data del 23 febbraio 2020 o ricevuti successivamente si deve applicare un periodo di sospensione dei termini che riprenderanno a decorrere dal 15 aprile 2020.
Ad esempio, se il 18 febbraio 2020 è pervenuta all'Ufficio una domanda di autorizzazione/estensione, dovremo considerare che da tale data decorrerà il termine previsto di 90 giorni il cui conteggio sarà sospeso nel periodo TRA IL 23 febbraio 2020 E IL 15 aprile 2020, ossia DAL 24 febbraio 2020 AL 14 aprile 2020 (martedì dopo Pasqua).
Se invece la domanda di autorizzazione/estensione risulterà pervenuta all'Ufficio il 18 marzo 2020, dovremo considerare che il termine previsto di 90 giorni decorrerà dal 15 aprile 2020, in quanto sospeso fino al 14 aprile 2020.
Se, inoltre, la domanda di autorizzazione/estensione risulterà pervenuta all'Ufficio il 18 aprile 2020, dovremo considerare da tale data la decorrenza prevista del termine di 90 giorni, come precedentemente attuato.

Comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Si considerano solo le autorizzazioni di Centri tecnici che operano su tachigrafi digitali e/o intelligenti in quanto quelle relative a Officine che operano su tachigrafi analogici non sono soggette a rinnovi.
Inoltre, ai sensi di tale disposizione, le autorizzazioni in scadenza TRA IL 31 gennaio E IL 15 aprile 2020, ossia DAL 1 febbraio 2020 AL 14 aprile 2020 (martedì dopo Pasqua), conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, mantenendo comunque la loro originaria scadenza. Quindi, oltre alle istanze di rinnovo depositate ai sensi del DM 10 agosto 2007, saranno ritenute valide anche le istanze di rinnovo di autorizzazioni (formalmente decadute) presentate da Centri tecnici ai sensi sia del DM 10 agosto 2007 sia del DL 17 marzo 2020, e che saranno presentate entro e non oltre il 15 giugno 2020 (data alla quale slitta il termine effettivo di domenica 14 giugno 2020).
Risulta, quindi, auspicabile e preferibile che i Centri tecnici provvedano sempre e comunque a presentare le richieste di rinnovo ai sensi del DM 10 agosto 2007 anche perché è loro possibile per via telematica e Le Camere sono in condizioni di ricevere e trattare compiutamente tali richieste. Laddove i Centri tecnici si trovino impossibilitati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 potranno fruire di quanto disposto dal DL 17 marzo 2020, motivando la richiesta senza l'obbligo di presentare documentazione probatoria non prevista dalla norma citata.
E' il caso di precisare che la taratura degli strumenti metrici viene preventivamente concordata con il laboratorio e al trasporto degli strumenti provvedono i corrieri espressi la cui attività (codice ATECO 53) non è stata sospesa dalla recente normativa.
Lo stesso dicasi per gli organismi incaricati di effettuare le verificazioni periodiche degli strumenti metrici, con la differenza, però, che in questo caso dovranno essere questi a recarsi presso gli utenti metrici, molti dei quali potrebbero essere forzatamente o volontariamente chiusi oppure indisponibili considerata la particolare circostanza (per esempio una bilancia in un supermercato).

Infine, il DPCM del 22.03.2020 all'art. 1 punto 3 in oggetto prevede che "Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali" e a questo devono necessariamente uniformarsi Centri tecnici, Laboratori di taratura e Organismi per le verificazioni periodiche

 

Data di pubblicazione: 02/04/2020 11:31
Data di aggiornamento: 02/04/2020 11:39

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