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Albo Imprese Artigiane

Per iscriversi

La domanda di iscrizione deve essere redatta tramite l'applicazione STARweb-Sportello Telematico Artigiani e Registro Imprese
 

STARweb è un servizio on-line per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica indirizzate al Registro Imprese, all'Albo Imprese Artigiane, all'Inps, all'Inail e all'Agenzia delle Entrate. STARweb non richiede alcuna installazione ma necessita di un collegamento internet adeguato (ADSL).

Per saperne di più...

Gli iscritti all'Albo devono segnalare qualsiasi variazione (trasferimento sede, ingresso nuovi soci, cessazione attività, ecc.) intervenga durante la "vita" dell'impresa.


Chi deve iscriversi
Il soggetto o i soggetti che, nei limiti dimensionali di cui alla legge 8.8.1985, n. 443, svolgono prevalentemente un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

L'impresa artigiana può essere costituita sotto forma di:

  • ditta individuale;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società a responsabilità limitata con un unico socio (unipersonale);
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperativa.

L’iscrizione comporta inoltre:

  • l’annotazione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di artigiano
  • l'iscrizione del titolare, dei soci lavoranti e degli eventuali collaboratori familiari all'INPS - Gestione artigiani

Per essere iscritti si debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

  • cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE.
    I cittadini extracomunitari, ai fini dell'iscrizione, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • maggiore età;
  • svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
  • possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori);
  • non aver subito condanne ostative all'iscrizione (provvedimenti antimafia). Il possesso del requisito deve essere attestato allegando Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 rilasciata da tutti i soggetti obbligati ai sensi della normativa di cui sopra.

Si devono inoltre possedere i seguenti requisiti oggettivi:

  • autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti, ecc.);
  • produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi;
  • limiti dimensionali. Concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo di dipendenti, compresi i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa, i familiari coadiuvanti e gli apprendisti ed esclusi i portatori di handicap e i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa. I limiti dimensionali risultano distinti per attività come segue:
    • per l'impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
    • per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
    • lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
    • autotrasporti: 8 dipendenti;
    • imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.

Si hanno i seguenti casi di incompatibilità con l'iscrizione all'albo:

  • rapporto di lavoro subordinato;
  • titolare o socio prestatore d'opera in forma prevalente in altre imprese.

Ulteriori requisiti richiesti in relazione al/ai titolari:

  • per l'impresa individuale: il titolare deve svolgere attività lavorativa prevalente, ed essere in possesso dei requisiti di legge in relazione all'attività svolta;
  • per la società in nome collettivo: la maggioranza dei soci, uno nel caso di due soci, deve svolgere attività lavorativa prevalente nell'impresa. I requisiti di legge in relazione all'attività svolta, salvo casi particolari (estetisti, parrucchieri), devono essere in capo ad almeno un socio;
  • per la società in accomandita semplice: i soci accomandatari debbono svolgere attività lavorativa prevalente nell'impresa, e non possono essere soci di altra società in accomandita semplice ovvero unici soci di altre società a responsabilità limitata unipersonale. I requisiti di legge per l'attività svolta devono essere in capo a tutti i soci accomandatari;
  • per la società a responsabilità limitata unipersonale: l'unico socio deve essere lavorante, essere in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'attività e non essere socio di altra società a responsabilità limitata ovvero di altra società in accomandita semplice;
  • per le società a responsabilità limitata pluripersonali: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. I requisiti di legge in relazione all'attività svolta, salvo casi particolari (estetisti, parrucchieri), devono essere in capo ad almeno un socio.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 8.8.1985 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.


Tempi
Per le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane il termine per la conclusione del procedimento è di 5 giorni.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento di verifica e controllo dei requisiti autocertificati da parte dell'Ufficio Regionale per l'Artigianato è di 60 giorni dalla data della domanda.


Costi

  • Iscrizione impresa individuale 18,00 euro
  • Iscrizione di società 30,00 euro
  • Denunce di modifica impresa individuale 18,00 euro
  • Denunce di modifica e cessazione attività società 30,00 euro
  • Denunce di cancellazione impresa individuale sono in esenzione.

Le istanze di iscrizione, modifica e cancellazione sono soggette all'imposta di bollo secondo la tariffa vigente.


Attività soggette a verifica requisiti
Per svolgere l'attività di installazione e riparazione di impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, l'impresa deve essere in possesso di particolari requisiti di legge, soggetti alla verifica da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese.
Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale, o un socio lavorante della società in nome collettivo o di società a responsabilità limitata, o socio lavorante accomandatario di società in accomandita semplice, o socio unico di srl unipersonale.
Gli interessati potranno, se necessario, valutare la propria posizione con il responsabile del procedimento nominato dalla Camera di Commercio.
La relativa modulistica, che deve essere allegata alla pratica da inviare telematicamente alla Camera di Commercio, è inclusa in STARweb. 

Normativa di riferimento

  • Legge 8 agosto 1985, nr. 443
  • Legge 20 maggio 1997, nr. 133
  • Legge 5 marzo 2001, nr. 57
  • Legge Regione Calabria 25 novembre 1989, nr.8
  • D.P.R. 14 dicembre 1999, nr. 558
  • D.P.R. 25 maggio 2001, nr.288
  • Legge Regione Calabria 12 agosto 2002, nr.34
  • Decreto MSE 27 giugno 2010
  • D.L. 31 gennaio 2007, nr. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, nr.40
  • D.P.C.M. 6 maggio 2009
  • D. Lgs 26 marzo 2010, nr.59
  • Legge 30 luglio 2010, nr.122
  • Delibera della Giunta Regione Calabria 4 ottobre 2010, nr.644
  • Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria 16 novembre 2010, nr.15859
  • Legge Regione Calabria 22 dicembre 2010

 

Data di pubblicazione: 12/10/2012 13:03
Data di aggiornamento: 17/10/2022 11:56

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