Presso ogni Camera di Commercio è istituito il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nel quale sono tenuti ad iscriversi, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.251/99 e dell’art.27 del D.P.R.150/2002, coloro che :
Gli oggetti in metalli preziosi fabbricati e posti in commercio sul territorio nazionale devono, essere a titolo legale e recare impressi:
Entrambe le impronte sono di tipo normalizzate e quella relativa al marchio di identificazione, contiene all’interno una sigla alfanumerica che identifica, senza ambiguità, l’assegnatario.
Il titolo risulta espresso in millesimi (art.2 del Decreto legislativo n.251/99) e rappresenta il contenuto di metallo prezioso dell'oggetto stesso.
Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire a fusione sono i seguenti:
E' ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.
Rinnovo annuale della concessione del marchio d'identificazione dei metalli preziosi
Premesso in via generale che l'interessato, legale rappresentante o titolare dell'impresa, quando intervengano variazioni nella medesima, è tenuto a comunicarle all'ufficio entro 30 giorni, si ricorda che la concessione del marchio è soggetta a rinnovazione previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello fissato per l'ottenimento della concessione, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.
Per ottenere il rinnovo le imprese interessate dovranno osservare la seguente procedura:
Modalità di pagamento:
?tramite pagopa attraverso il sistema di pagamento spontaneo al seguente link:
https://pagamenti online.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=cciaa_rc
L'ufficio metrico controllerà che i versamenti siano esatti e che persistano i presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti per il rilascio della concessione .
Se il pagamento sarà effettuato oltre il mese di gennaio, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. 251/99 agli inadempienti si applicherà un’indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto
(Per un calcolo immediato dell'indennità di mora si confronti il relativo prospetto qui di seguito riportato).
Se il pagamento del diritto di Saggio e marchio non è effettuato entro l'anno, l'ufficio dovrà procedere alla revoca della concessione ed al conseguente ritiro del marchio con la relativa cancellazione dell'interessato dal Registro degli assegnatari di marchio di identificazione.
Importi dovuti e indennità di mora
Imprese artigiane e commerciali con annesso laboratorio
Imprese industriali con meno di 100 dipendenti
Imprese industriali con più di 100 dipendenti