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Home > Diritto annuale > Il tributo diritto annuale > Soggetti esonerati dall'obbligo di pagamento

Soggetti esonerati dall'obbligo di pagamento

  • Le imprese individuali che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del diritto annuale, abbiano cessato l'attività ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale.
  • Le società e gli altri enti collettivi cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal Registro Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
  • Le società di persone ed i consorzi che, al 31 dicembre dell'anno precedente cui il diritto annuale si riferisce il diritto annuale, risultino in scioglimento senza messa in liquidazione ed abbiano presentato domanda di cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale
  • Le imprese che risultino in fallimento o liquidazione coatta amministrativa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del diritto annuale, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio
  • Le società cooperative, che siano state sciolte dall'Autorità Governativa ai sensi dell'articolo 2545 - septiesdecies (già art. 2544) del Codice Civile, cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto ministeriale.

Pertanto:

  • le società iscritte nel Registro Imprese che al primo gennaio (ad es. 1° gennaio 2009) risultano sciolte e poste in liquidazione sono obbligate al pagamento del diritto dell'anno di riferimento (diritto annuale 2009)
  • le società iscritte che non hanno iniziato l'attività o che hanno cessato l'attività senza cancellarsi dal Registro Imprese sono obbligate al pagamento del diritto annuale;
  • la cancellazione dal Registro delle Imprese con decorrenza retroattiva non comporta l'esonero dal pagamento del diritto annuale relativo agli anni pregressi

Si ricorda inoltre che erano esonerate dal pagamento del diritto annuale 2001 e successivi anche le imprese che avevano prodotto istanza di cancellazione entro il 16 ottobre 2001, con decorrenza anno 2000 o precedenti, perché per il primo anno di applicazione del D.M. 359/2001, in vigore dal 17/10/2001, il termine del 30 gennaio indicato ai commi 2 e 3 del citato art. 4, si intende appunto posticipato al 16 ottobre 2001.

 

Si comunica che, il D.L. n. 179/2012 ha disposto l'esonero dal pagamento del diritto annuale per le imprese che chiedono l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese delle START-UP INNOVATIVE; l'esenzione, determinata dall'anno di costituzione, è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e dura non oltre il quarto anno dall'iscrizione.

l'esenzione, determinata dall'anno di costituzione, è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e dura non oltre il quarto anno dall'iscrizione. - See more at: http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=14544#sthash.GL93bbZo.dpuf

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale (alluvioni, terremoti o altre calamità naturali) si applicano anche al diritto annuale (art. 4, comma 5, del D.M. 359/2001).

Data di pubblicazione: 14/05/2013 10:19
Data di aggiornamento: 16/10/2014 14:25

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