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Soggetti obbligati al pagamento

Sono  tenute  al  pagamento  del  diritto annuale  tutte  le  imprese  che  al 1° gennaio di ciascun anno risultano iscritte nel Registro delle Imprese di ciascuna Camera di Commercio nonché le imprese che chiedono l'iscrizione in corso d'anno.

Sono inoltre tenuti al pagamento, a partire dal 2011, i soggetti iscritti solo nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).

L'importo del diritto annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno e pertanto è dovuto per intero sia dalle imprese iscritte in corso d'anno sia dalle imprese che chiedono la cancellazione ad anno già avviato (salvo che l'istanza di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio con decorrenza retroattiva). L'obbligo prescinde dallo stato di inattività o sospensione dell'attività.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano le forme giuridiche delle imprese tenute al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali iscritte nella sezione speciale;
  • le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria;
  • le società semplici agricole;
  • le società semplici non agricole;
  • le società di persone e di capitali (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., ecc.);
  • le società cooperative;
  • i consorzi;
  • le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i G.E.I.E. (Gruppi economici di interesse europeo);
  • le società tra avvocati (art.16, comma 2, D.Lgs. 2/2/2001 n. 96 e Direttiva 98/5/CE);

Il diritto annuale va versato in favore della Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede principale dell'impresa.

Inoltre, se l'impresa ha unità locali e/o sedi secondarie in altre province è tenuta al versamento del diritto annuale anche in favore di ciascuna delle Camere di Commercio territorialmente competenti.
L'importo dovuto è commisurato a quello stabilito per la sede principale con un importo minimo e un tetto massimo stabiliti annualmente con decreto ministeriale. Per ciascuna unità locale e sede secondaria è stato fissato l'obbligo di versare un importo pari al 20% del diritto annuale dovuto per la sede; unica eccezione per i soggetti iscritti solo nel R.E.A.  che sono tenuti a versare il diritto annuale solo per la sede principale, indipendentemente dal numero di unità locali esistenti.

Le imprese con sede principale all'estero che aprono unità locali e/o sedi secondarie in Italia sono tenute al pagamento del diritto annuale, in misura fissa, in favore di ogni Camera di Commercio nel cui territorio di competenza è ubicata ciascuna unità locale e/o sede secondaria.

Data di pubblicazione: 14/05/2013 10:18
Data di aggiornamento: 11/02/2016 11:05

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