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Attività regolamentate (Agenti di affari in mediazione, Agenti di commercio, Autoriparatori, Commercio all'ingrosso, Facchinaggio, Impiantisti, Pulizia)

Nuove modalità per avviare un'attività d'impresa

(Legge 122 del 30/7/2010)

Con l'entrata in vigore della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), inserita nella c.d. Manovra d'Estate (art .49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122) il Registro Imprese della Camera di Commercio di Reggio Calabria è pronto ad accogliere le richieste dei cittadini e delle imprese che intendono avvalersi di questa nuova opportunità.

La norma consente, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di avviare le attività, prima soggetti a DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), fin dal momento del deposito della segnalazione stessa, accompagnata da autocertificazioni, asseverazioni e attestazioni di tecnici abilitati in sostituzione dei pareri degli enti competenti, e senza attendere i 30 giorni previsti dal deposito della DIA.

L'attività della Camera di Commercio e così di ogni Pubblica Amministrazione si sposta ora dall'istruttoria preventiva al controllo successivo sulla base delle dichiarazioni autocertificate o le asseverazioni dei tecnici.

Dal 31 luglio 2010 pertanto le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dal giorno di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.

La S.C.I.A. deve:

  • essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività denunciata, deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.);
  • essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese da parte degli imprenditori e dei legali rappresentanti delle società;
  • contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti, professionali, morali e personali previsti dalle normative.

La nuova procedura si applica, in particolare, alle attività di:

  • installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio
  • agente e rappresentante di commercio,attività di intermediazione commerciale e di affari, mediatore merceologico, mediatore marittimo, spedizioniere

Il D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81, art. 53, recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.1, comma 7, della L. 10 dicembre 2014, n.183”, in vigore dal 25 giugno 2015, ha modificato la disciplina del contratto di associazione in partecipazione. Nello specifico è stato sostituito il secondo comma dell’art. 2549 c.c., stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”.

Modulistica

Per informazioni: Registro Imprese

Data di pubblicazione: 12/10/2012 12:10
Data di aggiornamento: 01/02/2022 16:06

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