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Trasparenza valutazione e merito Posta elettronica certificata
 
 
 
 
 
 
 

Autoriparazione

Riqualificazione dell’attivita’ di Meccanica-motoristica o Elettrauto in Meccatronica

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alle attività di Meccanica motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 5 gennaio 2013, possono proseguire le rispettive attività fino al 5 gennaio 2024, termine prorogato dall'art. 22-ter della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198. Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno estendere l’abilitazione all’intero settore della Meccatronica, in via alternativa, tramite:

  • la frequenza del preposto alla gestione tecnica agli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta (percorso di formazione ridotto a 40 ore);
  • la rivalutazione del titolo di studio in possesso del preposto alla gestione tecnica, riconosciuto come titolo culturale abilitante per la sola sezione di meccanica-motoristica o elettrauto, ai fini dell’abilitazione alla nuova sezione della Meccatronica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente al passaggio tra la vecchia Legge n. 122/1992 e la nuova disciplina, aggiornata anche con le disposizioni contenute dalla Legge n.205/2017, con Circolare n. 3706/C del 23 maggio 2018 ha superato i precedenti orientamenti, disponendo quanto segue:

  • esclusione della riqualificazione alla Meccatronica, per le imprese iscritte e operanti alla data del 5 gennaio 2013 ad uno solo dei soppressi settori, tramite l’esperienza professionale acquisita esclusivamente come meccanico motoristico o elettrauto, documentata con fatture di lavori su sistemi complessi;
  • mantenimento della deroga all’obbligo di riqualificazione dell’attività in meccatronica per la sola persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell’impresa, che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013 (ossia nato entro il 4 gennaio 1958), il quale potrà proseguire l’attività di meccanica- motoristica o di elettrauto fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Decorso il termine del 5 gennaio 2024 in assenza dell’adeguamento alla norma come sopra indicato, il Responsabile tecnico, anche nella persona del titolare, socio o amministratore, non potrà più abilitare l’impresa all’esercizio dell’attività di meccanica-motoristica o elettrauto e, pertanto, l’impresa dovrà comunicare la cessazione/sospensione dell’attività mediante trasmissione, all’Ufficio del Registro delle Imprese, di apposita pratica telematica Comunica.

In assenza di trasmissione della comunicazione di cessazione/sospensione dell’attività, l’Ufficio del Registro delle Imprese avvierà procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di meccanica-motoristica o elettrauto esercitata.

 

Soggetti destinatari

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di autoriparazione”.

Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

L’attività di autoriparazione si distingue in tre distinti settori:

  • meccatronica;
  • carrozzeria;
  • gommista.

Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Non rientra, altresì, nell’ambito della presente disciplina l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina.

Anche l’attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall’ambito di applicazione della legge n. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della legge n. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.


Requisiti
 

Requisiti Morali

Tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 devono dichiarare che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. di cui sopra.

Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, pertanto, non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva. 


Requisiti Tecnico-Professionali

I requisiti Tecnico-Professionali devono essere posseduti dal Preposto alla gestione tecnica il quale deve rispettare un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure:

  • titolare;
  • amministratore;
  • socio prestatore d’opera;
  • institore;
  • dipendente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;
  • collaboratore familiare.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Per le imprese artigiane i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dal titolare dell’impresa individuale, dal socio unico di S.R.L. unipersonale, da un socio prestatore d’opera di S.N.C. o di S.R.L. pluripersonale, dal socio accomandatario di S.A.S.

Il Preposto alla gestione tecnica non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità fisica delle stesse.

Il Preposto alla gestione tecnica deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio

  • laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l’attività;
  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività.

b) attestato ed esperienza professionale
aver frequentato apposito corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente uno dei tre settori dell’Autoriparazione, come sopra indicati, seguito da un periodo di almeno un anno effettivo di esperienza lavorativa, nel medesimo settore, presso imprese abilitate alla stessa attività, nell’arco degli ultimi cinque anni;

c) esperienza professionale qualificata
aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni effettivi, negli ultimi cinque, alle dipendenze di imprese abilitate al medesimo settore dell’Autoriparazione.

L’esperienza lavorativa deve essere stata svolta in qualità di:

  • titolare, socio prestatore d’opera, collaboratore familiare, tutti lavoranti iscritti all’Inail per attività tecnico manuale;
  • operaio qualificato.

L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese abilitate al medesimo settore dell’Autoriparazione (Meccatronica, Carrozzeria o Gommista) o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti il medesimo settore dell’Autoriparazione.

d) casi particolari (solo per settore Carrozzeria e Gommista)
soggetti che, anche se non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data del 14 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del D.P.R. 18-4-1994, n. 387), dimostrino di avere svolto professionalmente e per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994, l’attività di autoriparazione in qualità di titolari, amministratori, soci lavoranti di imprese del settore regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte (Legge n. 25 del 5 gennaio 1996, art. 6).
 

Inizio dell’attività

Ai sensi del D. Lgs. 222/2016, le imprese di Autoriparazione devono trasmettere Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune territorialmente competente per ciascuna sede o unità locale presso la quale l’impresa esercita l’attività.

La data di inizio dell’attività deve sempre coincidere con la data di trasmissione della SCIA al SUAP.

Relativamente all’assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Camera di Commercio, al fine di consentire la corretta assegnazione automatica della pratica al competente ufficio, occorre allegare alla Comunicazione unica mod. SCIA/122 (individuato con codice documento "C21"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito.
 

Documentazione da allegare

  • Mod. RT/122 (individuato con codice documento "C21"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito, contenente designazione del Preposto alla gestione tecnica da parte dell’impresa e Dichiarazione di possesso, da parte del Preposto, dei requisiti abilitanti all’esercizio dell’attività;
  • copia del titolo di studio o attestato di qualificazione abilitante all’esercizio dell’attività o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00;
  • copia documentazione rilasciata da competente Centro per l’impiego comprovante esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni negli ultimi cinque dalla data di presentazione della domanda o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00;
  • copia di documentazione comprovante rapporto di immedesimazione con l’impresa del Preposto alla gestione tecnica o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00;
  • Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e ss.mm.ii. rilasciata da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. di cui sopra.


Disposizioni transitorie: imprese iscritte al Registro delle imprese con esercizio attivita’ di autoriparazione alla data del 5 Gennaio 2013

Dal 5 gennaio 2013 la disciplina dell’attività di Autoriparazione è stata modificata dalla Legge n. 224/2012 che ha unificato nella nuova sezione della Meccatronica le precedenti due sezioni Meccanica-motoristica ed Elettrauto, originariamente previste dalla L. 122/92, ed ha inoltre previsto specifiche e particolari disposizioni relative al sistema dei requisiti tecnico-professionali, approntando uno speciale regime transitorio per le imprese già attive nel settore alla data del 5 gennaio 2013.

La citata Legge n. 224/2012 è stata ulteriormente integrata e modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1132 punto d), sempre a favore delle imprese iscritte alla data del 5 gennaio 2013 e attive in uno o due dei settori delle autoriparazioni con estensione delle disposizioni transitorie sia per quanto riguarda il termine (fino al 5 gennaio 2024 - termine prorogato dall'art. 22-ter della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198) e sia per quanto riguardo l’acquisizione di nuove abilitazioni tramite la frequenza di nuovi corsi di qualificazione.

Con Circolare n. 3706/C del 23/05/2018, che richiama precedente Parere del 5/4/2018 su attività di Autoriparazione di cui alla L. 122/92 rilasciato alla CCIAA di Potenza, il Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato l’impossibilità di consentire l’avvio dell’attività di Meccatronica ad imprese abilitate esclusivamente ad uno dei soppressi settori della meccanica-motoristica o elettrauto attraverso dimostrazione dell’esperienza professionale maturata in imprese abilitate ad uno dei due suddetti settori, come è stato possibile nel periodo transitorio della durata di 5 anni dall’entrata in vigore della L. 224/2012 (5/1/2013 – 5/1/2018), ai sensi di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11/03/2013.

Pertanto, a decorrere dal 5/1/2018, la possibilità di dimostrare di avere operato su sistemi complessi ritenuti “a cavallo” tra l’attività di meccanica-motoristica e quella di elettrauto, al fine di ottenere l’iscrizione nella nuova sezione della Meccatronica prevista dalla L. 224/2012, attraverso la presentazione di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e copie di fatture, non è più ammessa.
 

Riferimenti normativi

Legge 5 febbraio 1992, n. 122
Circ. Minindustria 19.06.1992, n. 3286/C
D.M. 16 marzo 1994, n. 35
Circ. Minindustria 28 settembre 1994, n. 3348/C
Circ. Minindustria 16 giugno 1995, n. 3372/C
Legge 26 settembre 1996, n. 50
D.M. 30 luglio 1997, n. 406
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 22, comma 3, lettera c)
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558
Legge 11 dicembre 2012, n. 224
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11/03/2013
Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3703/C del 9/1/2018
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3706/C del 23/05/2018
Parere MISE su attività di Autoriparazione del 5/4/2018


Modulistica

Per informazioni: Registro Imprese

Data di pubblicazione: 12/10/2012 12:16
Data di aggiornamento: 19/03/2024 15:47

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