Certificato di origine

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Definizione e ambito di applicazione

Il Certificato di Origine è il documento che attesta l'origine non preferenziale delle merci, sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni effettuate dalle imprese, ed accompagna le merci esportate in via definitiva.

I certificati di origine sono esclusivamente destinati a fornire al compratore estero una garanzia ufficiale sull'origine (italiana o estera) delle merci esportate. Pertanto sono utilizzati per esigenze doganali nei rapporti tra la Unione Europea ed i Paesi Terzi e si presentano come formulari ufficiali numerati in distribuzione presso le Camere di Commercio.

Di norma i Certificati di origine vengono richiesti per l’esportazione verso i paesi Extra-CEE.

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Cosa si intende per origine non preferenziale?

L’origine preferenziale risulta da un accordo tra due o più Paesi e permette di beneficiare delle riduzioni o esenzioni daziarie previste nel quadro degli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con alcuni paesi terzi per gli scambi di prodotti riconosciuti come originari di una delle parti contraenti.

In assenza di accordi tra stati si parla di “origine non preferenziale”.

La certificazione dell'origine non preferenziale compete alle Camere di commercio (certificato di origine) quella dell'origine preferenziale alle Autorità doganali (Vedasi: EUR1, ATR1, FORM A).

Le norme di origine non preferenziale in materia di esportazione applicabili a partire dal 1 Maggio 2016 sono disciplinate dall’art 61.3 UCC: “Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento comprovante l’origine può essere rilasciato nell’Unione in conformità con le norme di origine in vigore nel paese o territorio di destinazione o qualsiasi altro metodo di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o sottoposti all’ultima trasformazione sostanziale.”

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Come ottenere il certificato di origine

I certificati di origine sono rilasciati dalla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il richiedente ha:

  • la sede dell'attività, se si tratta di impresa individuale
  • la sede legale o unità operativa, se si tratta di società.

N.B.: In casi eccezionali il richiedente può ottenere il rilascio di un certificato d'origine, oltre che dalla Camera di Commercio della propria circoscrizione, anche dalla Camera di Commercio presso la quale si trova la merce, a condizione che tale Camera sia stata esplicitamente autorizzata allo scopo dalla Camera competente.

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Modalità di presentazione

Il Certificato d'origine deve essere richiesto esclusivamente tramite la procedura telematica utilizzando la nuova Piattaforma per il commercio estero o l'applicativo Cert'O (in via di dismissione) accessibili da Telemaco.

Dal 1° ottobre 2025 l'unica modalità per emettere i certificati di origine sarà la stampa in azienda su carta standard (foglio bianco). Questa modifica è dovuta al processo nazionale di digitalizzazione dei documenti per il commercio estero.

Il layout e i contenuti del certificato rimarranno identici, rispettando il formato previsto dalle linee guida internazionali e dalle disposizioni nazionali.

Le richieste cartacee di rilascio saranno accettate solo in casi eccezionali, comprovati da idonea documentazione fornita dall'impresa, e comunque a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'ufficio.

Per accedere alla procedura telematica è necessario:

  • possedere il dispositivo di firma digitale;
  • registrarsi sul portale registro imprese.it (selezionare l'opzione "Servizio Telemaco per l'accesso alle Banche Dati delle Camere di commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche");

Una volta completata la registrazione inserire la richiesta di certificato di origine allegando i documenti giustificativi dell'origine della merce (fattura di vendita oltre a eventuali fatture di acquisto, certificati di origine esteri, bollette doganali di importazione, dichiarazioni di origine ecc).

NUOVA PIATTAFORMA COMMERCIO ESTERO

Puoi accedere alla nuova piattaforma Commercio Estero con le credenziali Telemaco, Spid, CIE o CNS.

https://commercioestero.camcom.it 

La nuova Suite sostituirà progressivamente il portale Cert’O.

PER UNA GUIDA DETTAGLIATA ALLA COMPILAZIONE DELLA PRATICA consultare:

  • Portale Self Care - (sito esterno) https://supporto.infocamere.it/aswsWeb/selectLanding, dove è Possibile trovare le domande e le risposte (FAQ) relative all'argomento
  • le slide "Presentazione Nuovo Front Office per la compilazione e l'invio delle richieste di Certificazioni per l'estero" relative al webinar del 23/07/2025, disponibili cliccando qui >>>
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Tempi di rilascio

Il certificato di origine viene rilasciato entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, per le domande complete e regolari, a seconda della documentazione allegata, del numero di domande pervenute e delle esigenze organizzative dell’ufficio.

Si invita pertanto a programmare con congruo anticipo la presentazione delle richieste di rilascio. La lavorazione delle richieste di certificazione per l’estero segue l’ordine di arrivo delle domande. La priorità di rilascio viene riconosciuta solo nei casi di comprovata e debitamente documentata urgenza.

Si precisa che, per le richieste inviate oltre le ore 13:00, i tempi di istruttoria si intendono decorrere a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di invio.

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Procedura di stampa in azienda

Come funziona

La stampa in azienda è una procedura telematica che consente all’impresa richiedente di stampare direttamente presso la propria sede i certificati di origine o i visti su fatture, senza necessità di recarsi fisicamente in Camera di Commercio.

Fasi della procedura

  1. Richiesta telematica
    L’impresa presenta online la richiesta del certificato di origine e/o del visto secondo le modalità già descritte sul portale ufficiale:
    (https://commercioestero.camcom.it)
  2. Rilascio da parte della Camera di Commercio
    La Camera di Commercio di Reggio Calabria, dopo aver esaminato la richiesta, procede al rilascio e invia i file autorizzati:
    • alla casella PEC dell’impresa
    • e alla casella e-mail ordinaria indicata nel modulo di adesione.
  3. Ricezione dei file
    I file inviati contengono già:
    • timbri ufficiali
    • firma olografa e digitale dell’incaricato camerale che ha provveduto al rilascio.
  4. Stampa in azienda
    L’impresa può procedere:
    • alla stampa del certificato di origine sul formulario previsto
    • oppure alla stampa del visto direttamente sulla fattura originale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Camera di commercio di Reggio Calabria
Servizi per lo sviluppo delle imprese
Ufficio 17 Internazionalizzazione
Tel. 0965 384233-234
E-mail sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it

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Normativa

Codice doganale dell’Unione (CDU): il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013), ha istituito il Codice doganale dell’Unione e abrogato, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. (CE) n.450/2008.

Al Codice doganale sono poi collegati una serie di altri Regolamenti delegati o di esecuzione di recente emanazione che completano il nuovo quadro normativo del CDU:

  1. Regolamento delegato del CDU (RD): è il Regolamento delegato (UE) n° 2446 del 28 luglio 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), che integra il Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell’Unione;
  2. Regolamento di esecuzione del CDU (RE): è il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell’Unione (pubblicata rettifica all’art. 2 par. 3), del RE, GUUE – L n. 87 del 2.4.2016);
  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016 (GUUE L n. 87 del 2.4.2016) che abroga formalmente, dal 1° maggio 2016, il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92.
    Guida per il rilascio dei Certificati Comunitari di Origine a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Unione della Camere di Commercio- ( nota n. 75361 del 26.08.2009)

Uffici

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