Strumenti di misura
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea - D.m. 21 aprile 2017 n. 93 , che abroga e sostituisce tutti i decreti, le direttive, le circolari e i regolamenti riguardanti le modalità di esecuzione della verificazione periodica, gli obblighi degli utenti metrici e le procedure di autorizzazione dei laboratori.
Il Decreto si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali: funzioni di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.
Il Decreto introduce inoltre il libretto metrologico per ciascun strumento metrico, contenente i dati identificativi dello strumento stesso, che dovrà essere compilato in occasione di ciascuna attività di verificazione periodica, riparazione e controlli casuali.
Le Camere di commercio formano l'elenco dei titolari degli strumenti di misura sulla base dei dati del registro imprese e avvalendosi delle informazioni fornite dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche.
Back to topVerificazione periodica
Il decreto delega la verificazione periodica degli strumenti di misura, esclusivamente, agli organismi accreditati che risultano iscritti nell’apposito elenco predisposto da Unioncamere (vai alla pagina dedicata).
Tutti gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali devono essere sottoposti obbligatoriamente a verificazione periodica secondo la periodicità fissata nell'allegato IV del D.M. 93/2017 che decorre dalla data della loro messa in servizio e, comunque , da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare ; successivamente dalla data dell'ultima verificazione.
Importante: il titolare dello strumento deve richiedere una nuova verificazione periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
Controlli casuali
Le Camere di commercio effettuano controlli degli strumenti in servizio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio.
Controlli in contradditorio
Le Camere di commercio effettuano controlli in contraddittorio su richiesta del titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione. I costi di detti controlli, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.
modello richiesta per controllo in contraddittorio
Vigilanza sugli strumenti di misura
Le funzioni di Autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea sono svolte dal Ministero dello Sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 22/2007. La vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti dalla pertinente normativa.
Per informazioni e qualsiasi altro chiarimento, contattare l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di R.C. nei giorni dal lunedì al venerdì ai numeri telefonici 0965/384212 o inviare e-mail all'indirizzo francesco.marciano@rc.camcom.it o all'indirizzo PEC: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it
Back to topCentri tecnici
Il 21 aprile 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 il Decreto 23 febbraio 2023 sulle “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico” che introduce significative novità in materia di adempimenti per tutti i soggetti che effettuano interventi sui tachigrafi digitali, intelligenti e analogici.
- I Centri tecnici autorizzati ad operare anche sui tachigrafi analogici in forza della normativa previgente, ai fini della prosecuzione dovranno presentare apposita istanza per il rilascio di un’autorizzazione unica comprensiva di tutte le attività precedentemente autorizzate (rif. art. 26 comma 3).
- Le officine autorizzate a effettuare operazioni di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi CEE disciplinati dal regolamento CEE 1463 del 20 luglio 1970 e s.m.i, ai fini della prosecuzione di questa attività e previo adeguamento alle prescrizioni del decreto, dovranno presentare entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto (cioè entro il 6 novembre 2024), apposita istanza di conformazione alla Camera di commercio competente per territorio. La mancata conformazione comporterà la decadenza delle stesse.
Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici i soggetti iscritti al Registro Imprese che operano:
- le attività di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi intelligenti durante il processo di
fabbricazione dei veicoli;
- le attività di installazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi intelligenti nonché le operazioni di calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi;
- le attività di calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi digitali; domanda per il rilascio dell´autorizzazione da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di commercio competente per territorio.
Rinnovo
Le autorizzazioni hanno durata biennale e sono rinnovabili.
L’istanza di rinnovo deve essere presentata alla Camera di commercio in modalità telematica nei 90 giorni antecedenti la sua scadenza e deve essere redatta secondo il modello predisposto dal Ministero. La presentazione in data antecedente ai termini stabiliti (90 giorni) ne determina l’irricevibilità. Il mancato rinnovo comporta l’automatica decadenza dell’autorizzazione. La relativa modulistica per il rilascio, il rinnovo, l'estensioni e le variazioni dei centri tecnici autorizzati è scaricabile nella sezione modulistica o attraverso il seguente link di Unioncamere: metrologialegale.unioncamere.it.
Variazioni
Le variazioni dei dati del centro tecnico devono essere comunicate al Ministero e all'Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio.
È possibile consultare l'elenco dei centri tecnici autorizzati all'installazione ed alla riparazione dei tachigrafi digitali.al seguente link: https://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/centri-tecnici
Back to topOrganismi accreditati che effettuano la verificazione periodica
A partire dal 19 marzo 2019, ai sensi dell’art. 42 del D.L. 30/04/2019 n. 34, le attività di verificazione periodica degli strumenti di misura potranno essere svolte esclusivamente dagli Organismi accreditati in possesso dei requisiti di cui all’allegato 1 del D.M. n. 93/2017 consultabile al seguente link: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/