Attestati e visti

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Attestato di libera vendita

L'attestato di libera vendita è richiesto da alcuni Paesi extracomunitari ed attesta che la merce esportata dalla ditta italiana ha libera circolazione in Italia ed eventualmente anche nei paesi dell'Unione Europea.

È redatto in lingua inglese e riporta la data di iscrizione al registro imprese, il campo nel quale la ditta opera ed attesta la libera circolazione della stessa. Il certificato è rilasciato per una merce specifica e per un paese in particolare (che va indicato nel modulo di richiesta).

Viene rilasciato dalla Camera di Commercio a seguito di apposita richiesta firmata dal legale rappresentante della società, redatta su carta intestata.

Iter per il rilascio

Per il rilascio è necessario  produrre la seguente documentazione:

  1. Richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante
  2. Elenco dei principali clienti comunitari ed extracomunitari
  3. Copia delle fatture di vendita e di esportazione dei prodotti per i quali si chiede il certificato (degli ultimi tre mesi - 3 per ciascun mese)

La richiesta di attestato di libera vendita ed il pagamento dei diritti di segreteria devono essere effettuati in modalità telematica >>>

L'emissione dell'attestato di libera vendita prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria.

Tempi di rilascio

L'attestato viene rilasciato in tre giorni lavorativi, per richieste complete e regolari riguardanti meno di venti prodotti.

La lavorazione delle richieste segue l’ordine di arrivo delle domande. 

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Visto poteri di firma

Il Visto poteri di firma può essere richiesto su dichiarazioni rese dall’impresa esportatrice che riguardano stati o caratteristiche del prodotto esportato o dei soggetti coinvolti nell’operazione di esportazione. 
Tali visti, vengono rilasciati in relazione a documenti accompagnatori della merce all’esportazione, solo quando richiesti dalle Autorità estere dei paesi di destinazione delle merci per consentirne l’ingresso.

Il visto poteri di firma consiste in un controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante dell'impresa.

La richiesta per la vidimazione di tali documenti può essere presentata alla Camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la sede legale o l'unità locale.

Non possono essere vistati documenti contenenti menzioni discriminatorie verso altri Stati, dichiarazioni di origine delle imprese e/o menzioni contrastanti con l’origine dichiarata nel certificato di origine.

Iter per il rilascio

Per l'apposizione del visto è necessario produrre la seguente documentazione:

  1. documento per il quale viene richiesto il visto, firmato digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa.

La richiesta del visto deposito ed il pagamento dei diritti di segreteria devono essere effettuati in modalità telematica >>>

L'emissione del visto deposito prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria.

Tempi di rilascio

Il visto viene rilasciato in tre giorni lavorativi, per le domande richieste complete e regolari, a seconda della documentazione allegata, del numero di domande pervenute e delle esigenze organizzative dell’ufficio. 

La lavorazione delle richieste segue l’ordine di arrivo delle domande.

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Visto per deposito

Il visto deposito attesta che un documento da presentare all'estero è stato depositato presso gli uffici della Camera di commercio. Viene apposto solo in calce a documenti emessi da enti e organismi istituzionali (certificati sanitari, certificati di analisi ed autorizzazioni varie rilasciati da ASL o istituti nazionali di certificazione, ecc.).

Per tutti gli altri documenti, potrà essere richiesto il visto poteri di firma, che consiste in un controllo di legittimità della firma.

Non possono essere vistati documenti contenenti menzioni discriminatorie verso altri Stati, dichiarazioni di origine delle imprese e/o menzioni contrastanti con l’origine dichiarata nel certificato di origine.

Iter per il rilascio

Per l'apposizione del visto è necessario produrre la seguente documentazione:

  1. documento per il quale viene richiesto il timbro, firmato digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa.

La richiesta del visto deposito ed il pagamento dei diritti di segreteria devono essere effettuati in modalità telematica >>>

L'emissione del visto deposito prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria.

Tempi di rilascio

Il visto viene rilasciato in tre giorni lavorativi, per le domande richieste complete e regolari, a seconda della documentazione allegata, del numero di domande pervenute e delle esigenze organizzative dell’ufficio. 

La lavorazione delle richieste segue l’ordine di arrivo delle domande.

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Attestato libera commercializzazione per domiciliazione bancaria in Algeria

Per richiedere l'attestazione, vistata dalla Camera di commercio, richiesta dalle Banche algerine ai fini della domiciliazione, è stato predisposto in sede di Eurochambres un modello di attestazione (in versione sia francese che inglese) da compilarsi a cura dell' impresa richiedente, che contiene complessivamente le informazioni necessarie ai soggetti algerini interessati (clienti e banche) e sul quale potrà essere apposto un visto camerale, preferibilmente sulla versione francese.

Per richiedere il visto camerale è necessario compilare la seguente documentazione (i cui fac-simile sono scaricabili in calce alla pagina):

  • modello di attestazione in francese/inglese, in duplice copia, firmato in originale dal legale rappresentante;
  • istanza dell'impresa inerente ai prodotti oggetto dell'attestato firmato in originale dal legale rappresentante;
  • fotocopia carta identità del firmatario.

Come documentazione da allegare, vengono accettate, a titolo di esempio: fatture precedenti per gli stessi prodotti verso l'Algeria, certificati di conformità, copia dell'etichettatura CE, certificati di qualità ISO.

La richiesta del visto deposito ed il pagamento dei diritti di segreteria devono essere effettuati in modalità telematica >>>

L'emissione del visto deposito prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria.

Tempi di rilascio

Il visto viene rilasciato in tre giorni lavorativi, per le domande richieste complete e regolari, a seconda della documentazione allegata, del numero di domande pervenute e delle esigenze organizzative dell’ufficio. 

La lavorazione delle richieste segue l’ordine di arrivo delle domande.

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Anexo IX: importazione di vini e bevande in Brasile

Dal 1° novembre 2019 è entrata in vigore la normativa brasiliana sull'importazione di vini e bevande che prevede l'introduzione di nuovi documenti che devono accompagnare l'importazione di tali prodotti. Tale normativa disciplina tutta la materia, inclusa anche la modalità di etichettatura richiesta.

La Camera di commercio è competente al rilascio della certificazione Anexo IX, alla quale è previsto sia allegato il certificato del laboratorio di analisi accreditato.

I soggetti abilitati ad emettere le certificazioni verso il Brasile sono:

  • le Camere di commercio (Certificato di origine e Anexo IX)
  • i Laboratori accreditati nell'elenco SISCOLE

Il sistema camerale, visto il contenuto dell'Anexo IX, al fine di agevolare il commercio dei prodotti italiani verso il Brasile, rilascia tale certificazione alle seguenti condizioni:

  • rilascio preliminare della certificazione di origine UE (certificato di origine non preferenziale da richiedere in modalità telematica);
  • rilascio dell'Anexo IX, debitamente compilato, con indicazione del numero del Certificato di Origine, mediante:
    • presentazione della richiesta di rilascio dell'Anexo IX firmata dal legale rappresentante dell'impresa
    • copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato
    • almeno una copia di una fattura di vendita in Italia o in UE del medesimo prodotto

Il visto deve essere richiesto dall'esportatore, che deve coincidere con lo speditore indicato nella casella 1) del certificato di origine e con l'esportatore indicato nella fattura di esportazione.

Qualora sia richiesto un visto camerale anche sul certificato di analisi emesso dal laboratorio, la Camera appone un visto per deposito.

La normativa brasiliana prevede, inoltre, un ulteriore documento, l'Anexo XI (Modello di prova ufficiale di tipicità e regionalità delle bevande alcoliche, vini e derivati dell'uva da vino per l'importazione in Brasile); il rilascio di tale documento non compete, però, alle Camere di commercio, ma ad organismi di controllo autorizzati dal Ministero dell'agricoltura

Come fare

La richiesta del visto deposito ed il pagamento dei diritti di segreteria devono essere effettuati in modalità telematica >>>

Costi

La certificazione Anexo IX ha un costo di Euro 3,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Camera di commercio di Reggio Calabria
Servizi per lo sviluppo delle imprese
Ufficio 17 Internazionalizzazione
Tel. 0965 384267-234-233
E-mail sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it
 

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Uffici

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