Definizione e ambiti di applicazione
Il “Servizio di Conciliazione” della Camera di Commercio di Reggio Calabria è Organismo iscritto al n. 85 del Registro degli Organismi di Mediazione (P.D.G. del 24/05/2010 e succ.), (P.D.G. del 18/06/2015 e succ.) istituito presso il Ministero di Giustizia ed è, pertanto, deputato alla gestione dei procedimenti di mediazione e di conciliazione, di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 04/03/2010 ed al D.M. 150/2023 e ss.mm.ii, aventi ad oggetto controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.
La mediazione costituisce uno strumento di giustizia alternativo alla giustizia ordinaria, che si affianca all’attività in materia di conciliazione svolta dalla Camera di Commercio sulla base delle Convenzioni/Protocolli d’Intesa sottoscritti da Unioncamere ed a cui la Camera di Commercio ha aderito, in materia di energia elettrica, gas e idrico, telecomunicazioni, trasporti
La gestione degli incontri di mediazione è demandata alla competenza del Mediatore iscritto nell’apposito elenco, soggetto neutrale, indipendente ed imparziale che non decide la controversia ma aiuta le parti a dialogare con l’obiettivo finale del raggiungimento di un accordo che possa essere di piena soddisfazione per entrambe le parti.
Back to topTipologie di Mediazione
Tipologie di Mediazione introdotte dal D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.
- Obbligatoria, quando il tentativo di mediazione si configura come condizione di procedibilità per la proposizione della domanda giudiziale, nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- Demandata, in questo caso è il giudice ad invitare le parti ad esperire il tentativo di mediazione, al fine dell’assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, assegnando loro un termine per il deposito della domanda presso l’Organismo di Mediazione;
- Volontaria, quando l’esperimento del tentativo di mediazione è rimesso alla volontà delle parti
Modalità di deposito della domanda
L'attivazione del servizio avviene mediante il deposito della domanda, redatta al computer, su apposito modulo pubblicato nel sito camerale tra la modulistica (in fondo alla pagina e al seguente link Modulistica >> Mediazione - Conciliazione .:: Camera di Commercio di Reggio Calabria ::. (camcom.gov.it). Il deposito avviene:
- per posta elettronica certificata;
- online tramite ConciliaCamera al seguente link https://mediazione.infocamere.it/meca/Index.action;
Costi del Servizio per i procedimenti di Mediazione
- spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro, da versare al momento del deposito della domanda (per l’istante) o all’adesione, per la parte convenuta;
- spese vive documentate sostenute dall’Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale;
- ulteriori spese di mediazione per incontri successivi al primo senza accordo;
- ulteriori spese di mediazione maggiorate, per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione al primo incontro
- ulteriori spese mediazione maggiorate, per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione in incontri successivi al primo
N.B. - Per prendere visione del Regolamento e delleIndennità e Spese di mediazione consultare la modulistica in fondo alla pagina e al seguente link Modulistica >> Mediazione - Conciliazione .:: Camera di Commercio di Reggio Calabria ::. (camcom.gov.it)
Gratuito Patrocinio
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 5 co. 1, ovvero dell’art. 5-quater, comma 2 del D. Lgs 28/2010, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio.
Convocazione del primo incontro di mediazione: non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
Conclusione del procedimento di mediazione: tre mesi dal deposito della domanda, prorogabili di ulteriori 3 mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti
Imposta di Registro per l’accordo di conciliazione relativo a procedimenti di mediazione:
- il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente
Credito d’imposta in favore delle parti:
- quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta fino a concorrenza di e 600,00;
- nei casi di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 e quanto la mediazione è demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00
- il credito d’imposta massimo annuale per le persone fisiche è pari ad € 2.400,00 (max € 600,00 per singola procedura);
- il credito d’imposta massimo annuale per le persone giuridiche è pari ad € 24.000,00 (max € 600,00 per singola procedura);
- i crediti d’imposta sono ridotti della metà in caso di insuccesso della mediazione,
- è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di e 518,00
Modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta in favore delle parti:
- domanda da presentare, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it con credenziali SPID, CIEId almeno di livello 2 e CNS
(art. 3 Decreto 1 agosto 2023) “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita)
Procedimenti di Conciliazione gestiti sulla base di Convenzioni/Protocolli d'Intesa
Costi del Servizio:
- per l’istante: spese di avvio al deposito della domanda e spese di mediazione all’adesione della parte convenuta;
- per la parte convenuta: spese di avvio e di mediazione al momento dell’adesione al procedimento
N.B. - Per prendere visione del Regolamento, della Convenzione e del Tariffario allegato alla specifica Convenzione consultare gli allegati in fondo alla pagina o al seguente link Modulistica >> Mediazione - Conciliazione .:: Camera di Commercio di Reggio Calabria ::. (camcom.gov.it)
Per Informazioni:
Servizio di Conciliazione
Via Tommaso Campanella, 22 – 89125 Reggio Calabria
Tel. 0965/384256-206-224; Fax 0965/384200
e-mail: giuseppa.ariobazzone@rc.camcom.it; laura.cortese@rc.camcom.it; carmela.cutrupi@rc.camcom.it
Modulistica
Modulistica - Mediazione e conciliazione
Normativa
- Regolamento di Mediazione
- Indennità e Spese di Mediazione
- Codice Etico per i Mediatori
- Convenzione Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - UNIONCAMERE (comprende tariffario)
- Protocollo Intesa AGCOM-UNIONCAMERE 2019-2022 (comprende tariffario in materia di comunicazioni elettroniche)
- Convenzione Autorità di Regolazione dei Trasporti - UNIONCAMERE (comprende tariffario)
Modalità di Pagamento
Il pagamento delle indennità e delle spese di mediazione dovrà essere effettuato al seguente link: Pagamento spontaneo.
Normativa
Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Decreto 23 ottobre 2023, n. 150
Decreto 1 agosto 2023 (per il credito d'imposta rif. procedimenti di mediazione)
Decreto 1 agosto 2023 (per il credito d'imposta rif. onorario avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
Regolamento di Mediazione
Codice Etico per i Mediatori
Indennità e spese di Mediazione