L’alternanza tra periodi di studio e lavoro è una modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicura ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Sia a livello normativo che nella prassi, l’alternanza viene individuata come canale privilegiato per garantire un più stretto raccordo tra sistema dell’istruzione e sistema produttivo, dovendosi realizzare sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
L’elemento tipico dell’alternanza è costituito dallo strumento dello stage o tirocinio (già previsto e regolato – come si è detto – dal “Pacchetto Treu” e piuttosto diffuso nella formazione professionale ed universitaria), ma ancor di più dal ruolo, dalla collocazione e dalle modalità di svolgimento nell’ambito del percorso formativo che lo stesso assume.
Tradizionalmente lo stage è visto come l’ideale completamento di un corso, consistente in un pacchetto di ore in azienda, collocato a conclusione di corsi universitari, presuppone che siano già state superate alcune soglie minime di esami sostenuti, di competenze teoriche acquisite; oppure (come nel caso delle borse di lavoro) è inserito nelle pause della didattica – ad esempio, in estate.
Nell’alternanza, l’esperienza del tirocinio è una componente costitutiva e caratterizzante della formazione; non è puramente funzionale, opzionale ed integrativa rispetto al corso in cui è inserita; può essere collocato in qualsiasi momento del percorso e può essere reiterata ciclicamente e suddivisa in vari momenti nel corso dell’anno.
La struttura dell’alternanza, infatti, si basa su e presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e più volte dai periodi di scuola a quelli di lavoro.
La prima condizione indispensabile per la realizzazione delle iniziative consiste nell’organizzazione modulare delle attività che prevede momenti di alternanza tra formazione teorica e tecnico-pratica.
Secondo questa impostazione, la valutazione in itinere che accompagna la realizzazione di tutte le attività consente sia alla scuola o all’università, sia al mondo del lavoro di verificare le reali abilità e competenze apprese dallo studente in modo da approfondire, in un modulo successivo, le eventuali competenze non acquisite o di integrare la programmazione disciplinare con apporti più propriamente tecnico-professionali derivanti dal contatto con il sistema aziendale.
Il Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
A seguito dell’emanazione della legge n. 107/2015 è stato istituito presso ciascuna Camera di commercio il Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro (art. 1, comma 41).
Il Registro è composto da due sezioni:
- un'area aperta e consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza, il numero massimo degli studenti ammissibili, nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
- una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese in cui devono iscriversi le imprese che attivano i percorsi di alternanza scuola–lavoro, di cui alla legge 53/2003 e d.lgs. 77/2005, le quali, al momento dell'iscrizione, comunicano le informazioni previste all'art. 4, comma 3, del decreto legge 3/2015 convertito nella legge 33/2015 (richiamato dall'art. 1, comma 41, della citata legge 107/2015).
La nuova sezione speciale riporterà le informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza scuola lavoro.