Domicilio digitale

Domicilio Digitale impresa

L’articolo 16, comma 6, del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con Legge n. 2 del 28/1/2009 - così come modificato dall’art. 37 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, prevede l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio Domicilio digitale (indirizzo di Posta Elettronica Certificata) nel Registro delle Imprese. Lo stesso obbligo è stabilito per le imprese individuali non soggette a procedura concorsuale ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del Decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

La comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Si ricorda che il domicilio digitale deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa. Non è, pertanto, possibile utilizzare lo stesso indirizzo PEC per più imprese.

Tutte le imprese hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile ma in misura raddoppiata per le società e come prevista dall’art. 2194 del codice civile ma in misura triplicata per le imprese individuali.

Per approfondimenti vai alla sezione dedicata.

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