Definizione e soggetti destinatari
Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività più sotto elencate, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.
Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle esercitate per conto di terzi.
Non rientrano nell’attività di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.
Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l’attività principale dell’impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica o il trasporto espresso.
Back to topRequisiti
Requisiti di onorabilità
I requisiti di onorabilità, previsti dall’art. 7 del D.M. n. 221 del 30/06/2003, devono essere posseduti da tutti i soggetti che rivestono le seguenti cariche o qualifiche:
- titolare di impresa individuale
- socio di società in nome collettivo
- socio accomandatario di s.a.s. o di s.a.p.a.
- amministratore di società di capitali, comprese le cooperative
- institore
- direttore preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede
Inoltre, tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 devono dichiarare che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. di cui sopra.
Back to topInizio dell’attività
Ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, le imprese di facchinaggio devono presentare la Segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per la provincia in cui l’impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando la Comunicazione unica, o, alternativamente, al SUAP del Comune territorialmente competente. Nel caso di presentazione alla Camera di Commercio, l’adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica mod. SCIA Facchinaggio (individuato con codice documento "C23"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito.
La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.
Back to topDocumentazione da allegare
Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità rilasciata da ciascuno dei soggetti più sopra indicati, disponibile nella sezione Modulistica del presente sito.
Back to topFasce di classificazione
Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’I.V.A., realizzato in media nell’ultimo triennio nello specifico settore di attività.
Le fasce previste sono le seguenti:
- fascia inferiore a € 2.500.000,00;
- fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00;
- fascia superiore a € 10.000.000,00.
Le imprese di facchinaggio con un periodo di attività inferiore al biennio, compresi i consorzi, sono inserite d’ufficio nella fascia iniziale ovvero nella fascia inferiore a € 2.500.000,00.
Le imprese attive da almeno due anni accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell’I.V.A. Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite. Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione entro il termine di un anno dal suo verificarsi.
È invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia superiore.
Documentazione da allegare:
- Mod. IF/57 (individuato con codice documento "C23"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito, contenente elenco di tutti i servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo;
- Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità rilasciata da ciascuno dei soggetti più sopra indicati, disponibile nella sezione Modulistica del presente sito.
Modulistica
Normativa
Legge 5 marzo 2001, n. 57, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
D.M. 30 giugno 2003, n. 221, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche
Decreto Legislativo 6 giugno 2012, n. 147, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124