Diritto annuale

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Obbligo e modalità di versamento

L'obbligo di versare il tributo diritto annuale è previsto dalla legge allo scopo di finanziare i servizi che le Camere di Commercio sono tenute a fornire per accompagnare le imprese nel percorso di vita dalla costituzione in poi; per supportarne la competitività e promuoverne la presenza nei mercati nazionale ed estero, programmando politiche ed interventi a tutela degli interessi generali dell'impresa, qualunque sia la dimensione o l'appartenenza settoriale, garantendone la leale concorrenzialità in un mercato regolato ed armonico. Un ruolo di servizio alle imprese, forte dell'appartenenza della Camera ad un sistema a rete nazionale, europeo, internazionale; forte delle alleanze sul territorio con tutti gli attori locali dello sviluppo, istituzionale e non, pubblici e privati.

È possibile calcolare e pagare il DIRITTO ANNUALE 2025 cliccando su questa icona per accedere al Portale:

Si informano le imprese che è possibile versare il diritto annuale 2024 entro un anno dalla data di scadenza (01/07/2024) (*) e cioè entro il  1° LUGLIO 2025 avvalendosi del ravvedimento operoso come da istruzioni consultabili e scaricabili dall'apposita sezione "Ravvedimento operoso"; il versamento potrà essere effettuato mediante modello F24 (Sez. IMU e altri tributi locali) oppure mediante il portale PagoPA.
(*) si precisa che sono automaticamente applicabili al diritto annuale 2024 eventuali proroghe dei suddetti termini di versamento disposte a livello nazionale.

Per le annualità anteriori al 2024, essendo scaduto il termine per avvalersi del ravvedimento operoso, si rende invece necessario contattare l'ufficio diritto annuale per chiedere la situazione debitoria scrivendo esclusivamente una email (indicando il numero REA o il codice fiscale dell'impresa) alla casella:

dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it

Non si forniscono informazioni telefoniche sulle situazioni debitorie delle imprese: è necessario inviare una email o una PEC alla casella suindicata.

Per il rilascio di CERTIFICATI di iscrizione nel Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2025 è necessario essere in regola con il pagamento del diritto annuale relativo alle annualità anteriori al 2025, ivi comprese le annualità iscritte a ruolo.
In caso di "blocco" della certificazione Registro Imprese a causa dell'incompleto/omesso pagamento di una o più annualità o qualora si volesse controllare lo stato dei pagamenti prima di presentare la domanda di partecipazione a iniziative/bandi, si dovrà inviare una email/ PEC alla casella dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it chiedendo la verifica della situazione debitoria dell'impresa indicandone il numero REA o il codice fiscale; il personale dell'Ufficio diritto annuale invierà all'impresa una comunicazione di riscontro con le annualità non regolari, le somme dovute e le relative modalità di pagamento (F24, PagoPA oppure a favore di Agenzia Entrate Riscossione per le somme iscritte a ruolo). 
Effettuati tutti i versamenti richiesti, l'impresa dovrà quindi inviare alla casella suindicata tutte le quietanze (o le attestazioni di invio del flusso telematico) e attendere che l'Ufficio diritto annuale, eseguite le verifiche necessarie, confermi che l'impresa è in regola e che il certificato è rilasciabile oppure chieda ulteriori integrazioni documentali qualora non siano pervenuti tutti i pagamenti richiesti.
Relativamente alle somme iscritte a ruolo si dovranno trasmettere le quietanze di pagamento totale delle cartelle; qualora esse siano state inserite in provvedimenti di "rottamazione" o di dilazione/rateizzazione si precisa che per essere considerati in regola con i pagamenti del diritto annuale si rende necessario attenersi alle date di scadenza delle rate indicate su ciascun provvedimento da inviare, in versione integrale, alla PEC dell'ufficio diritto annuale (dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it) unitamente alle relative quietanze di pagamento delle rate scadute.

Per maggiori informazioni su Stralcio e Definizione agevolata (Legge 197/2022) delle cartelle di pagamento relative ai ruoli emessi da questa Camera  di Commercio è possibile consultare l'apposita sezione del nostro sito. Per problematiche particolari che si volessero rappresentare e discutere di persona è possibile chiedere un appuntamento in sede scrivendo alla Responsabile dell'Ufficio, Dott.ssa Marianna Errigo (marianna.errigo@rc.camcom.it), ed esponendo sinteticamente la questione. In alternativa si potrà chiedere, sempre per email, un appuntamento telefonico, indicando nella stessa richiesta il giorno della settimana (da lunedì a venerdì)  e la fascia oraria preferita (compresa tra le 8,30 e le 17,00).

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Effetti del mancato pagamento del diritto annuale sul rilascio di certificazioni Registro Imprese

Secondo quanto stabilito dal comma 35, dell'art. 24 della legge n. 449 del 1997 "L'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1^ gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese".

Dunque, a coloro che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale, non versato o versato in misura inferiore al dovuto, non potrà essere rilasciata, su tutto il territorio nazionale, nessun tipo di certificazione sulla iscrizione nel Registro delle imprese. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato Registro Imprese: "scopre" così che non può essere rilasciato a causa del suo debito per diritto annuale.
L'omesso o incompleto versamento del diritto annuale determina, infatti, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, l'inibizione del rilascio della certificazione Registro Imprese  detto anche "blocco della certificazione". L'eventuale blocco della certificazione viene segnalato alle imprese interessate con la lettera informativa annuale sul versamento del diritto.
Tale segnalazione consente alle imprese di regolarizzare per tempo la propria posizione senza incorrere negli inevitabili disagi che conseguono nell'apprendere il "blocco" al momento in cui la certificazione "serve".
L'informazione sulla irregolarità della posizione per gli anni pregressi consente altresì, ma limitatamente all'ultima annualità già scaduta, di avvalersi del ravvedimento operoso "lungo" evitando così, qualora non sia stato notificato l'avvio di "accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento", che il debito complessivo aumenti per effetto delle sanzioni comminabili per le varie ipotesi di violazione previste dalla normativa vigente.

Per chiedere la verifica della posizione debitoria di un'impresa è necessario inviare una email/PEC allacasella dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it per ottenere il dettaglio analitico delle somme dovute e delle relative modalità di pagamento al fine di consentire lo "sblocco " della certificazione. Il blocco viene rimosso ed il certificato rilasciato (dall'ufficio Registro Imprese o dagli utenti esterni abilitati al rilascio) nell'immediatezza del versamento di quanto dovuto per diritto annuale sia per le annualità omesse sia per quelle in cui risultano eseguiti versamenti incompleti cioè inferiori al dovuto.

Perché ciò si verifichi l'ufficio deve essere messo nelle condizioni di rimuovere l'inibizione della certificazione e questo può avvenire soltanto se l'impresa presenti o trasmetta per fax o per e-mail leggibili:

  • copia/scansione modello F24 telematico e relativa "conferma di ricezione o di regolare acquisizione" rilasciata immediatamente dal sistema informatico utilizzato esclusivamente per il pagamento del diritto annuale non iscritto a ruolo nonché per il versamento di quanto dovuto (diritto annuale, sanzioni ed interessi) dai destinatari di atti di irrogazione emessi dalla Camera per le violazioni nel pagamento del diritto annuale da eseguirsi comunque mediante modello F24 telematico; non è pertanto necessario, per lo sblocco della certificazione, attendere l'acquisizione della quietanza definitiva poiché viene trasmessa un paio di giorni dopo l'eseguita compilazione del modello F24: attendere il rilascio di tale quietanza, seppur più "ufficiale" della suddetta "conferma di regolare acquisizione", potrebbe comportare alle imprese disagi e danni di ogni natura connessi al mancato rilascio della certificazione nel giorno della richiesta e sicuramente questa Camera, nel rispetto della normativa vigente, non ha certo l'intenzione di penalizzare le imprese che, seppur in ritardo, intendono regolarizzare la propria posizione debitoria;
  • copia/scansione del modello F24 cartaceo, quietanzato dagli uffici preposti all'incasso, utilizzato esclusivamente da parte dei soggetti esonerati dalla modalità telematica, per il pagamento del diritto annuale non iscritto a ruolo nonché per il versamento di quanto dovuto (diritto annuale, sanzioni ed interessi) dai destinatari di atti di irrogazione emessi dalla Camera per le violazioni nel pagamento del diritto annuale da eseguirsi comunque mediante modello F24;
  • quietanza rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione se il diritto annuale dovuto è stato iscritto a ruolo: se l'impresa non ha la possibilità di estinguere subito l'intero debito (comprensivo di sanzione o sovrattassa nonché interessi e spese di riscossione) risultante dalle cartelle di pagamento ma intende comunque ottenere lo sblocco della certificazione, dovrà necessariamente versare ogni somma iscritta ruolo con codice tributo 0961-diritto annuale e richiedere agli sportelli dell'Agente della Riscossione la stampa di una quietanza analitica dalla quale si evinca, nel riquadro dei dettagli posto in basso a sinistra, che quanto versato è stato effettivamente imputato a totale copertura del debito risultante sui codici tributo 0961. Alternativa al pagamento presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione è il versamento tramite bollettino di conto corrente modello F35 (bollettino rosso) reperibile presso gli uffici postali da intestare all'Agente competente previa acquisizione del numero di conto corrente del beneficiario, dei numeri di cartella corrispondenti alle annualità dovute e degli importi iscritti a ruolo (distinti per codice tributo e numero progressivo della quota): i dati di cui sopra, ad eccezione del numero di conto corrente, sono facilmente acquisibili dalla lettura degli estratti di ruolo riferiti a ciascuna cartella. Non costituisce motivo di esonero dal pagamento la mancata notifica delle cartelle da parte dell'Agente perché è sufficiente che i ruoli di riferimento siano esecutivi per legittimare la Camera di Commercio ad attivare, anche per le somme già a ruolo, l'inibizione della certificazione rimovendola esclusivamente ad eseguito pagamento del diritto annuale in favore dell'Agente competente (e non in favore della Camera mediante modello F24 come spesso accade!).

La Camera di Commercio, potrà assumere ogni iniziativa e tutte le azioni previste dalla legge per il recupero dei crediti.

Il comportamento della struttura e di ogni singolo dipendente sara' improntato al massimo rigore: l'unica flessibilità consentita è riconoscere il pagamento rateizzato (vedi "Rateizzazione"). L'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento Consiliare n. 15/05, dispone quanto segue:  "Ai soggetti che abbiano presentato presso l’Agente della Riscossione e/o presso la Camera di Commercio una regolare istanza di rateizzazione, già accolta dall’Ente competente, relativamente ad annualità il cui totale versamento costituisca, ai sensi dell’art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, condizione necessaria per il rilascio delle certificazioni Registro Imprese, tali certificazioni sono comunque rilasciabili a condizione che tali soggetti trasmettano all’ufficio diritto annuale le quietanze attestanti l’eseguito pagamento di tutte le rate mensili scadute in data anteriore alla data di richiesta delle suddette certificazioni nonché copia integrale del piano di ammortamento del debito relativo alle somme iscritte a ruolo predisposto dall’Agente della Riscossione da cui si evincano i numeri delle cartelle rateizzate, l’importo delle rate mensili e le relative date di scadenza." La stessa procedura va seguita in caso di adesione alla "Rottamazione-quater".

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Qualche consiglio

Per gli amministratori e i liquidatori
Si consiglia agli amministratori e/o liquidatori delle società in corso di scioglimento e/o cancellazione dal Registro delle Imprese di rivolgersi preventivamente all'Ufficio  Diritto annuale per verificare lo stato dei pagamenti del diritto annuale relativo agli anni pregressi e di regolarizzare quindi, in caso di omesso o incompleto versamento, la posizione debitoria della propria società nei confronti della Camera di Commercio.
Quanto sopra per consentire alle società in questione di ottemperare spontaneamente alle responsabilità previste a carico dei soci e degli amministratori/liquidatori dalle leggi vigenti tra cui si ricordano:

  •  l'art. 2312 C.C. , comma 2, e dell'art. 2495 C.C., comma 2: dopo la cancellazione della società i creditori sociali insoddisfatti (quindi anche la Camera di Commercio) possono far valere il proprio credito nei confronti dei soci e se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori anche nei confronti di questi ultimi; ai sensi dell'art. 2324 C.C. il credito può essere fatto valere anche nei confronti dei soci accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione;
  • l'art. 2280 C.C ., comma 1: i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori sociali o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli

Per le imprese e i professionisti

Attenzione ai bollettini precompilati !
Si rammenta che nessuna Camera di Commercio invia più bollettini per il pagamento del diritto annuale in quanto l'unica modalità di versamento è il modello F24. Massima attenzione quindi ai bollettini postali precompilati che spesso vengono inviati alle imprese da enti diversi e di ogni genere che propongono, previo pagamento della somma richiesta con l'allegato bollettino, l'adesione a vari servizi informativi per l'azienda o l'acquisto di pubblicazioni o servizi che normalmente non servono alle imprese.
Si consiglia di leggere con attenzione la lettera con cui il bollettino viene trasmesso per capire chiaramente di che servizio si tratta poiché leggendo soltanto le prime righe del testo spesso si può cadere nell'errore di pensare che si tratta della richiesta di pagamento del diritto annuale da parte della Camera di Commercio ritenendo così di essere in regola con i versamenti annuali.
Il personale dell'Ufficio Diritto annuale è sempre reperibile e disponibile ad ogni chiarimento: non esitate dunque a contattarci ! ! !

Attenzione inoltre alle telefonate!
Inoltre molte imprese ricevono spesso telefonate da operatori che presentandosi come "impiegati" della Camera di Commercio, senza riferire il proprio nominativo, segnalano che "l'impresa ha diritto ad un rimborso e che per poterlo eseguire è necessario comunicare per telefono le coordinate bancarie del conto corrente aziendale!": non provengono sicuramente dalla Camera di Commercio queste telefonate!!!
Ogni qualvolta, per esigenze di celerità dei procedimenti, gli impiegati camerali ritenessero opportuno contattare telefonicamente l'impresa prima di tutto comunicano all'interlocutore il proprio nominativo e il Servizio Camerale cui sono assegnati, lasciando anche il proprio numero di telefono diretto per essere ricontattati o per consentire comunque all'interlocutore di poter richiamare anche al fine di accertarsi che la telefonata provenga effettivamente dalla Camera di Commercio!
Per quanto ai rimborsi...le coordinate bancarie, oggi codice IBAN, vanno indicate nell'apposito riquadro dell'istanza di rimborso o comunicate, sempre per iscritto, con lettera successiva. In caso di mancata indicazione dei suddetti dati la Camera provvede comunque al rimborso, richiesto dall'impresa, senza telefonare, utilizzando modalità di pagamento alternative al bonifico (di solito invia un assegno circolare non trasferibile presso la sede dell'impresa o l'indirizzo di residenza del richiedente).
Attenzione dunque! Mai dare informazioni per telefono! 

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Normativa

Tra le principali norme che regolano attualmente la materia del diritto annuale ricordiamo:

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha apportato modifiche alle modalità di determinazione, ai termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese;
L'art. 7 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 che ha sostituito l'art. 19 del D.P.R. 602/73 "Dilazioni del pagamento e sospensione della riscossione" applicabile anche alle somme dovute a titolo di diritto annuale e relativa sovrattassa già iscritte a ruolo;
D.M. 23 aprile 2001, con il quale vengono stabilite le diverse misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio, da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, per l'anno 2001;
Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 L. 488/1999 (D.M. 11 maggio 2001, n. 359  in vigore dal 17/10/2001), nel quale si prevede tra l'altro che il diritto camerale, a decorrere dall'anno 2001, sia pagato dalle imprese alle Camere di commercio mediante utilizzo del modello F24, quindi con le modalità e i termini per la riscossione dei tributi erariali; vengono altresì specificati i soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale e le cause di esonero;
Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3513/C del 22 maggio 2001 concernente "Decreto interministeriale 23/4/2001, riguardante la determinazione delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio";
Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3520/C del 24 luglio 2001: concernente "Applicazione del diritto annuale 2001: ulteriori indicazioni".
Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3538/C del 28 dicembre 2001, Prot. 516194 concernente "Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel registro delle imprese a decorrere dal 1^ gennaio 2002".
D.I. 17 maggio 2002 - Determinazione per l'anno 2002 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Circolare fusione ed incorporazione - nota MAP n.509921 del 05/08/2002 e nota MICA 295287 del 18/01/94 - diritto annuale nel caso di fusione per incorporazione e conferimento.
L. 12 dicembre 2002, n. 273 – L'art. 44 modifica il comma 3 dell'art. 18 della legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/199, in materia di normativa di riferimento per le sanzioni amministrative e alla proroga del periodo transitorio fino al 2005.
L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) – Art. 13, definizione dei tributi locali.
D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 febbraio 2003, n. 27. Art. 5-quater – Definizione del diritto annuale.
Decreto Ministeriale 9 maggio 2003 sul condono del diritto annuale (scadenza 30/11/2003) e la relativa Delibera di adesione della Camera di Commercio di Reggio Calabria (Delibera Giunta Camerale n. 105 del 25/07/2003) limitatamente al mancato versamento del diritto annuale dal 1997 al 2000 compreso;
D.I. 23 maggio 2003 (G.U. n. 130 del 7 giugno 2003): Determinazione per l'anno 2003 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Lettera Circolare del Ministero delle attività produttive del 4 giugno 2003, Prot. 553291 – Chiarimenti in merito alla scadenza dei termini del diritto annuale per le società con esercizio comprendente periodi di due anni solari diversi.
Circolare Map n. 555358 del 25.07.2003, chiarimenti in merito al versamento del diritto annuale da parte di imprese in trasformazione di natura giuridica e di imprese con esercizio prolungato.
Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3567/C del 16 ottobre 2003 – Applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle Camere di commercio (art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Circolare MAP del 30/01/2004 concernente "Casi particolari riguardanti il versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio: imprese in stato di amministrazione straordinaria"
D.I. 05 marzo 2004 sulla misura del diritto annuale 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004

D.I. 23 marzo 2005 sulla misura del diritto annuale 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2005.

Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 (in vigore dal 04/05/2005)

Decreto Ministeriale 28 marzo 2006 sulla misura del Diritto annuale 2006

Decreto Ministeriale 23 marzo 2007 sulla misura del Diritto annuale 2007

Decreto Ministeriale 01 febbraio 2008 sulla misura del Diritto annuale 2008

Decreto Ministeriale 30 aprile 2009 sulla misura del Diritto Annuale 2009

Circolare ministeriale n.19230 del 3 marzo 2009, individuazione dei righi IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009

Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Reggio Calabria (in vigore dal 28/11/2013 al 02/06/2015)

Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Reggio Calabria (in vigore dal 03/06/2015)

Circolare MSE del 14/07/2009 n. 63772 - diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti anno 2009

Decreto Ministeriale 22/12/2009 sulla misura del diritto annuale 2010

Circolare MSE del 30/12/2010 n. 0201046 - Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e ne REA a decorrere dal 1° gennaio 2011

Decreto Ministeriale 21/04/2011 sulla misura del diritto annuale 2011

Circolare MSE del 27/12/2011 n. 0255658 - Misure del diritto annuale per l'anno 2012

Circolare MSE del 21/12/2012 n. 261118 - Misure del diritto annuale per l'anno 2013

Circolare MSE del 05/12/2013 n. 201327 - Misure del diritto annuale per l'anno 2014

Decreto 8 gennaio 2015 - misure del diritto annuale 2015

Circolare  MSE  n. 279880 del 22/12/2015 - misure del diritto annuale 2016

Nota ministeriale prot. 359584 del 15-11-2016 sulla misura del diritto annuale  2017

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