Proprietà intellettuale e proprietà industriale
Con l'espressione proprietà intellettuale si indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.
Quindi, al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d’autore (che protegge le espressioni artistiche), del diritto dei marchi (che proteggono i simboli finalizzati a distinguere prodotti o servizi) e del diritto dei brevetti (che proteggono le nuove idee).
All’interno della proprietà intellettuale, si è soliti individuare, più precisamente, la proprietà industriale con riferimento al campo dei soli brevetti e marchi; resta, dunque, esclusa da tale ambito l’area del diritto d’autore.
In particolare, il brevetto è uno strumento giuridico che conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’invenzione oggetto del brevetto, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di commercializzarlo, nonché di impedire a terzi di produrlo, utilizzarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.
Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale, in particolare sono oggetto di brevetto:
- le invenzioni industriali;
- i modelli di utilità;
- le nuove varietà vegetali;
- le topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione).
Possono, inoltre, essere registrati i disegni o modelli, rientranti insieme ai modelli di utilità, nella più ampia categoria di creazioni definite modelli industriali.
Il monopolio conferito dal brevetto ha efficacia limitatamente al territorio dello Stato in cui è stato richiesto, decorre dalla data di presentazione della domanda e dura un periodo limitato di tempo non prorogabile o rinnovabile alla scadenza (20 anni per le invenzioni industriali, 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni per modelli o disegni, 10 anni per i modelli di utilità).
Per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi inerenti al brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso).
Per le topografie di prodotti a semiconduttori i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione durano 10 anni dalla prima delle seguenti date:
- la fine dell'anno civile in cui è avvenuto il primo sfruttamento commerciale;
- la fine dell'anno civile in cui è stata presentata la domanda.
Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione/modello o ai suoi aventi causa.
Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all’autore dell’invenzione è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se invece, pur essendoci rapporto di lavoro, l’attività inventiva non è l’oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto ad un equo premio; se l’invenzione è stata realizzata da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell’azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione sul brevetto.
Per ottenere un brevetto per invenzione o per modello di utilità è necessario che sussistano i requisiti di:
- novità: l’invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica (inteso come tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della presentazione della domanda)
- attività inventiva: l’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla “particolare efficacia o comodità di applicazione” e, nel caso di modello ornamentale, dallo “speciale ornamento”
- applicazione industriale: l’invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale (ad esempio, un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale, oppure un’applicazione tecnica di un principio scientifico purché essa dia immediati risultati industriali)
- liceità: l’invenzione non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume
Non sono considerate invenzioni brevettabili:
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori (è quindi esclusa anche la brevettabilità del software, nei soli casi in cui, però, secondo quanto disposto dall’art. 45 c.3 c.p.i., il programma è fine a se stesso e non raggiunge un risultato tecnico ben preciso – per ulteriori approfondimenti sul punto vedi La tutela del software);
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati;
- le presentazioni di informazioni (ad esempio, il contenuto dei libri);
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
È ammessa, invece, la brevettabilità dei prodotti chimici, farmaceutici o alimentari, dei procedimenti per la loro fabbricazione e dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti con tali procedimenti.
Back to topNullità e decadenza
Il brevetto è nullo se:
- è privo dei requisiti richiesti (ad esempio, costituisce pre-divulgazione l'esposizione dell'invenzione in fiere o avvenimenti pubblici, salvo che si tratti di esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 e successive modificazioni);
- rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
- la descrizione non è sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla;
- l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- il titolare non aveva diritto ad ottenerlo e l’inventore non si sia valso delle facoltà accordategli dalla legge.
Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.
Il brevetto decade se:
- non vengono corrisposte le tasse entro i termini;
- l’invenzione non viene attuata, o viene attuata in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data del suo deposito se questo termine scade successivamente al precedente.
Accordi di segretezza e contratti
Potrebbe essere necessario o opportuno esporre la propria invenzione o la propria idea, a potenziali partner o clienti, prima di aver depositato la domanda di brevetto.
In questo caso, è fondamentale proteggere le informazioni confidenziali che vengono condivise, tramite accordi scritti di non divulgazione ("Non-Disclosure Agreements - NDAs) per formalizzare le condizioni di riservatezza a cui le parti devono attenersi.
È fortemente raccomandato il ricorso al supporto di consulenti legali, ma una prima panoramica sulla protezione delle informazioni confidenziali per scopi commerciali è disponibile tramite le guide su Contratti e Accordi per la commercializzazione fornite gratuitamente dall'European IPR Helpdesk.
Back to topLa contraffazione
Contraffazione di un Marchio
La contraffazione di un marchio si verifica con l'adozione, per contrassegnare prodotti dello stesso genere o di genere affine (o, nel caso eccezionale di marchio che goda di rinomanza, anche di genere non affine), di un marchio uguale o simile (confondibile). Si realizza così una situazione volta a creare la possibile confusione nella clientela e tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto. Al titolare del segno distintivo è consentito dalla legge di vietare a terzi l'uso del proprio marchio.
Contraffazione di un Brevetto
Si possono realizzare diverse ipotesi di contraffazione di un brevetto:
- La violazione più evidente si ha nel caso in cui l'invenzione brevettata divenga oggetto di imitazione letterale. Tale contraffazione viene denominata contraffazione integrale o letterale.
- Si può, comunque, violare il diritto di brevetto anche attraverso un'imitazione soltanto parziale dell'invenzione altrui. In tal caso le due invenzioni hanno in comune alcuni elementi essenziali volti a configurare una contraffazione non integrale.
- Si incorre in un'attività illecita anche nel momento in cui si riproduca la medesima idea inventiva; tale fattispecie giuridica, di natura meramente giurisprudenziale, prende il nome di contraffazione per equivalenti.
- Persino nel caso in cui il terzo apporti all'idea inventiva dei miglioramenti egli incorre nella sanzione prevista per un atto di contraffazione in tal caso denominata evolutiva.
- L'attività giurisprudenziale straniera ha elaborato una nuova figura di contraffazione detta indiretta, attualmente non prevista dal nostro sistema normativo. Rientrano in tale fattispecie la produzione e la vendita di pezzi di ricambio non sottoposti a brevetto, che per essere operanti si avvalgono di una procedura già brevettata, ed inoltre i nuovi usi di un composto già noto. Il titolare del brevetto, in entrambi i casi, potrà convenire in giudizio l'utilizzatore, ma soltanto nell'ipotesi in cui l'invenzione in oggetto sia destinata ad un uso industriale e strumentale, non quindi finale ed a puro scopo privato.
Come proteggere un brevetto o un marchio in caso di contraffazione
In caso di eventuale contraffazione dei propri diritti di proprietà industriale è possibile ricorrere a procedimenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie, così come è possibile proporre apposite azioni giudiziarie. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene a sezioni specializzate istituite ad hoc presso i Tribunali e le Corti d'Appello secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'art. 2, co. 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
Back to topVerifiche e ricerche di anteriorità
Si raccomanda, al fine di evitare qualsiasi problematica connessa ad un’eventuale accusa di contraffazione - prima di procedere alla registrazione di marchi o prima del deposito di domande di brevetto - di effettuare una verifica sulla possibile presenza di diritti di terzi anteriori al proprio.
IN.FORM.A. è disponibile per verificare– in modo gratuito per gli utenti - lo stato dell'arte in un determinato settore e l'esistenza di registrazioni anteriori di marchi e brevetti, tramite interrogazioni delle banche dati in dotazione al proprio Centro Patlib, relative a:
- brevetti europei, internazionali (PCT), nazionali di altri Paesi
- marchi italiani, comunitari, internazionali, nazionali di altri Paesi
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Modulistica
Modulistica - Brevetti e marchi
ATTENZIONE: I Moduli NON vanno compilati a penna ma a video prima di essere stampati.
Pagamento preventivo dei soli diritti di segreteria attraverso il nuovo sistema PAGO PA da effettuarsi al seguente link: Pagamento spontaneo importo € 40,00 o 43,00 (senza o con copia conforme del verbale di presentazione).
N.B. per la domanda di marchio: è indispensabile consultare la Classificazione di Nizza per la corretta indicazione dei prodotti/servizi nella Domanda di Marchio (è consigliata l'utilizzazione dei termini ivi riportati).
Al fine di identificare al meglio la classe di appartenenza di un determinato prodotto/servizio sono disponibili le banche dati TMClass, a cura di EUIPO, e MGS - Gestore per prodotti e servizi di Madrid, a cura di WIPO/OMPI.
Modulistica per il deposito cartaceo (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)