Brevetto per Invenzione industriale nazionale

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Brevetti per invenzioni industriali 

Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, che implichi un'attività inventiva e sia atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. ll brevetto per invenzione industriale conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare una determinata invenzione, di trarne profitto e di commercializzare i prodotti cui essa si riferisce nel territorio dello Stato italiano. 

Soggetti che possono effettuare il deposito: 

  • il richiedente personalmente o a mezzo di un rappresentante, scelto tra i consulenti in proprietà industriale (mandatari) iscritti in apposito albo professionale tenuto dall'Uibm o tra gli avvocati e procuratori legali iscritti nei rispettivi albi, munito di procura o lettera di incarico;
  • altro soggetto munito di Delega

Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni dalla data di presentazione della domanda a condizione che a decorrere dalla quinta annualità siano pagati i prescritti diritti. Non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata. Gli effetti del Brevetto decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico (18 mesi dalla data di deposito o di priorità). 

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Requisiti dell'Invenzione

L'invenzione deve:

  1. essere nuova,  cioè non compresa nello stato della tecnica o, se lo è, deve essere in funzione di una nuova utilizzazione. Per stato della tecnica si intende ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
  2. implicare un'attività inventiva, cioè per una persona esperta del ramo non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica;
  3. avere applicazione industriale, cioè il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione od utilizzo in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

L'invenzione non deve:

  1. essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume;
  2. essere una scoperta, teoria scientifica o metodo matematico;
  3. essere un piano, principio e metodo per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale, un programma di elaboratore;
  4. essere la presentazione di informazioni.
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Documentazione, istruzioni e costi

Per ottenere il brevetto di un'invenzione industriale occorre presentare la seguente documentazione:

Domanda di brevetto per invenzione industriale  
La domanda va compilata in ogni sua parte, a macchina o a computer, utilizzando nuovi moduli predisposti dall'UIBM. Se necessario, compilare il foglio aggiuntivo.
Le istruzioni complete per la compilazione della domanda di brevetto per invenzione sono disponibili sul sito dell'UIBM.

Riassunto 
Il riassunto è volto ad evidenziare il campo di applicazione e le principali caratteristiche tecniche dell’invenzione; non deve contenere disegni, consiste in un breve testo che ha solo fini di informazione tecnica, senza scendere nei particolari che vanno inseriti, invece, nella descrizione. In un unico esemplare, siglato dal richiedente, deve essere allegato come documento autonomo e compare sempre sulla prima pagina del brevetto; deve essere scritto a macchina o videoscrittura, su fogli Formato A4, su una sola facciata, lasciando i margini superiore, inferiore, destro e sinistro di cm. 2,5.

Descrizione dell'invenzione
La descrizione dell'invenzione (redatta a macchina o a computer in colore nero su fogli di carta bianca formato A4, priva di segni e correzioni, solo su una facciata, mantenendo i margini di almeno 2,5 cm ed utilizzando un'interlinea 1½.), deve avere un'intestazione contenente il titolo e il nome del richiedente; deve essere redatta in un esemplare, riunita in un fascicolo e siglata dal richiedente o dal mandatario; sull'ultimo foglio, gli stessi dovranno apporre le loro firme. 

L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla; la descrizione non deve contenere disegni e si compone essenzialmente di tre parti:

1) la descrizione vera e propria dell'invenzione, che non deve contenere le pagine relative al riassunto e alle rivendicazioni e che dovrà avere il seguente svolgimento logico:

  • un’indicazione breve e generica della natura tecnica dell’invenzione che ampli, adeguatamente, quanto risulta dal titolo formulato per l'invenzione stessa.
  • un'esposizione sufficientemente ampia dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione viene compilata, che specifichi quali sono, per esempio, i procedimenti di lavorazione che sono usati per il raggiungimento dello stesso scopo, ovvero quali analoghi strumenti, dispositivi, macchine vengano fabbricati o comunque siano in uso, ovvero ancora quali prodotti dello stesso tipo si trovino in commercio. Occorre poi accennare alle manchevolezze di detti procedimenti o macchine o prodotti, manchevolezze a cui si intende ovviare mediante l'invenzione
  • una descrizione dettagliata dell'invenzione che, dopo aver indicato il nuovo principio dal quale si intende muovere, o il nuovo orientamento che si intende seguire, o la nuova finalità che si intende raggiungere, contenga ogni possibile particolare, in modo che le persone esperte in materia possano senz'altro attuare l'invenzione. Per esempio, se l'invenzione riguarda un procedimento di lavorazione, occorrerà descrivere, le materie, in genere i mezzi da impiegare, le condizioni in cui bisogna operare, gli accorgimenti particolari da seguire. Trattandosi di invenzione di macchine, occorrerà indicare come esse sono costituite e quale è il loro funzionamento. Trattandosi di nuovi prodotti, occorrerà indicarne la composizione ed i caratteri dopo aver specificato il procedimento di produzione. Se l'argomento si presta, la descrizione deve essere corredata da opportuni disegni, le cui parti, contrassegnate da numeri o lettere di riferimento, devono essere richiamate nel contesto della descrizione. La descrizione non deve contenere disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi e misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.
    Se la descrizione non contiene tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione, il brevetto è per se stesso nullo in forza di legge.
    È facoltativo allegare una traduzione in lingua inglese della Descrizione.

2) terminata la descrizione vera e propria, seguono le cosiddette Rivendicazioniche verranno redatte su foglio a parte, in unico esemplare, scritto a macchina o a computer in colore nero su carta bianca nel formato A4, su una sola facciata.
Le rivendicazioni costituiscono la parte più importante del brevetto; esse definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione, devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione. Ciascuna rivendicazione deve essere numerata e la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggiore chiarezza. Ogni pagina deve essere siglata dal richiedente e, sull'ultima, andrà posta la firma per esteso.
Deve essere allegata la traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni, necessaria per la Ricerca di anteriorità effettuata dall'EPO (Ufficio europeo dei brevetti). Nel caso non si presenti tale traduzione, è obbligatorio affidarsi alla traduzione che effettuerà l'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) con il costo aggiuntivo di 200,00 euro.

3) i disegni devono essere eseguiti a linee di inchiostro di colore scuro su fogli di carta bianca resistente e non brillante, nel formato A4, lasciando un margine di almeno cm 2,5 su ogni lato. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente o dal mandatario e numerata progressivamente. I disegni non devono contenere nessuna dicitura ma eventuali numeri di riferimento per contraddistinguere le varie parti dell'invenzione che devono trovare corrispondenza con quanto specificato nella descrizione.

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Diritti di deposito 

Prima del deposito, non va effettuato alcun versamento a titolo di diritti di deposito.
Infatti, al termine della presentazione della domanda effettuata presso la Camera di commercio, si riceverà una ricevuta ed il facsimile del modello F24 con importo da pagare e codici occorrenti per effettuare il versamento. Il richiedente dovrà inserire sull'F24 i dati anagrafici e provvedere al pagamento: la data di deposito della domanda decorrerà dalla data di effettivo pagamento.

Gli importi di pagamento dipendono dal numero di pagine della documentazione brevettuale allegata, secondo la seguente tabella: 

se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine€   120,00
se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10 pagine ma non le 20 pagine€   160,00
se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine ma non le 50 pagine€   400,00
se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine€   600,00
per ogni rivendicazione oltre la decima€    45,00
per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)€   200,00
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Diritti di segreteria

Per il rilascio di copia semplice del verbale di deposito€ 40,00
Per il rilascio di copia conforme del verbale di deposito€ 43,00 +
marca da bollo da € 16,00

Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato attraverso il sistema PAGOPA disponibile al seguente link: Pagamento spontaneo.

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Brevettare all'estero

Un brevetto italiano, per invenzione industriale o per modello di utilità, offre una tutela limitata all'ambito dei confini territoriali dello Stato.
Per allargare la tutela del brevetto all'estero, è necessario intraprendere uno dei seguenti percorsi:

  • Il percorso nazionale.
    Si possono depositare domande di brevetto presso gli Uffici brevetti nazionale di ogni Paese in cui si ha interesse ad acquisire il diritto di sfruttamento in esclusiva sull'invenzione.
  • Il percorso regionale.
    Quando molti Paesi sono membri di un sistema regionale di brevetti, è possibile inoltrare richiesta di protezione con effetto sui territori di tutti o di alcuni di questi Paesi, attraverso l’ufficio regionale competente: per l’Europa, l’Ufficio Europeo dei Brevetti – EPO.
    Per avere informazioni sulle modalità di presentazione delle domande, sul pagamento delle tasse, sulle procedure d'esame (formale e di merito) della domanda e sulle procedure per depositare un'opposizione contro un brevetto europeo, è opportuno collegarsi al sito EPO.
  • Il percorso internazionale.
    Se si intende proteggere un’invenzione o un modello di utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), si può considerare l’opportunità di inoltrare una domanda internazionale (PCT) di brevetto. Una sola domanda PCT, in una sola lingua e a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale di domanda in tutti i Paesi designati.
    Per avere informazioni sulle modalità di presentazione delle domande, sul pagamento delle tasse e sulle procedure d'esame della domanda, è opportuno collegarsi al sito WIPO.

In entrambi i casi (procedura di estensione singolarizzata e procedure di concessione unificate secondo le principali convenzioni europee ed internazionali in materia di brevetti), le domande per allargare la tutela del brevetto all’estero devono essere depositate entro 12 mesi dalla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto italiana, con possibilità di rivendicare il diritto di priorità di quest'ultima.
L'estensione in priorità consente di ricondurre la data di validità delle domande di brevetto oggetto dell'estensione alla data di deposito della corrispondente domanda italiana.

Dopo la scadenza del periodo di priorità e fino a quando la domanda non viene pubblicata per la prima volta dall’Ufficio brevetti (generalmente dopo 18 mesi dalla data di priorità) è ancora possibile chiedere la protezione per la stessa invenzione in altri Paesi, ma non sarà più possibile rivendicare la priorità del primo deposito.

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Deposito telematico

È possibile effettuare l'invio telematico delle domande di Brevetti e Marchi: il deposito telematico ha gli stessi effetti del deposito delle domande in formato cartaceo. Il deposito telematico è effettuato esclusivamente tramite la nuova piattaforma dei servizi on line dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi all'indirizzo https://servizionline.uibm.gov.it.

Ulteriori istruzioni

 

Questionario sulla soddisfazione per il servizio informativo ottenuto: Modulo on line

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Modulistica

Modulistica - Brevetti e marchi

ATTENZIONE: I Moduli NON vanno compilati a penna ma a video prima di essere stampati.
Pagamento preventivo dei soli diritti di segreteria attraverso il nuovo sistema PAGO PA da effettuarsi al seguente link: Pagamento spontaneo importo € 40,00 o 43,00 (senza o con copia conforme del verbale di presentazione).

N.B. per la domanda di marchio: è indispensabile consultare la Classificazione di Nizza per la corretta indicazione dei prodotti/servizi nella Domanda di Marchio (è consigliata l'utilizzazione dei termini ivi riportati).
Al fine di identificare al meglio la classe di appartenenza di un determinato prodotto/servizio sono disponibili le banche dati TMClass, a cura di EUIPO, e MGS - Gestore per prodotti e servizi di Madrid, a cura di WIPO/OMPI.

Modulistica per il deposito cartaceo (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

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